La Gazzetta ufficiale dell'Ue del 15 luglio 2011 ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 "che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Il regolamento fornisce alcune precisazioni interpretative che riguardano gli investimenti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, finanziabili attraverso le misure 121 (ammodernamento delle aziende agricole) e 311 (diversificazione in attività non agricole) previste dai Psr.
L'articolo 16 bis del regolamento appena pubblicato fornisce una precisazione in ordine alle condizioni cui devono sottostare i richiedenti per poter fruire dei sostegni previsti dai Psr. In particolare viene precisato che gli investimenti per la produzione di energia rinnovabile possono essere finanziati con la misura 121 solo nel caso in cui tutta l'energia prodotta rientri nell'ambito del ciclo produttivo aziendale. Pertanto, il contributo pubblico può essere concesso solo per investimenti commisurati al fabbisogno energetico dell'azienda agricola ed il dimensionamento dell'impianto deve essere basato sul consumo medio annuale e non sui fabbisogni energetici di picco. In particolare, relativamente alla produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. Mentre, per la produzione di biocarburanti la capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo di carburante utilizzato per il trasporto riferito all'attività aziendale. A tal fine, gli Stati membri possono definire un periodo di riferimento, anche maggiore di un anno, su cui calcolare tale consumo medio.
La produzione di energia destinata alla vendita non può quindi essere sostenuta dal contributo comunitario di alla misura 121 dei Psr. Tale divieto deriva dal fatto che la suddetta misura può finanziarie solamente investimenti finalizzati alla produzioni agricole e che il prodotto "energia", in quanto tale, non rientra tra quelli definiti agricoli nell'allegato I del Trattato. In tale contesto, l'unica eccezione può essere la vendita al gestore nelle fasi del ciclo aziendale in cui la produzione effettiva è superiore al fabbisogno energetico. Lo stesso quantitativo di energia dovrà comunque essere riacquistato nei momenti di picco produttivo. La Commissione europea ha quindi precisato che gli investimenti per impianti energetici con una capacità di produzione che eccede, non temporaneamente, l'autoconsumo delle aziende agricole, possono ricevere un sostegno attraverso la misura 311. In tal caso, per giustificare la quota di cofinanziamento nazionale, dovranno essere applicate le norme sugli aiuti di Stato non agricoli. In particolare, si potranno utilizzare le regole per gli aiuti di Stato a finalità ambientale oppure il regolamento per le esenzioni di blocco. In alternativa, potranno inoltre essere applicate le norme sul regime de minimis non agricolo. In relazione alla normativa sugli aiuti a finalità ambientale, l'intensità di aiuto per le piccole e medie imprese potrà arrivare fino all'80% degli extra costi che le aziende agricole sostengono per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile rispetto ai costi per impianti di produzione di energia convenzionale di capacità equivalente. Da tali extra costi dovranno comunque essere dedotti i costi operativi aggiuntivi ed i benefici che si ottengono per la produzione di energia rinnovabile (esempio certificati verdi). Applicando il regolamento di esenzione, invece, per le piccole e medie imprese è possibile ricevere un sostegno pubblico che arriva fino al 65% del costo degli investimenti, tenuto conto che nel calcolo dell'intensità di aiuto non vengono presi in conto i costi operativi addizionali ed i predetti benefici. Le nuove regole non saranno retroattive, ovvero saranno valide solo per le operazioni ammesse a beneficiare del sostegno pubblico dopo l'entrata in vigore degli emendamenti. Saranno salvaguardate, pertanto, le modalità attuative già adottate dagli Stati membri.