La domanda in crescita ha comportato la conversione al regime biologico di un numero elevatissimo di ettari: la Sau biologica italiana ha registrato un incremento di oltre il 60% nel settennio 2009-2016, passando a 1.796.363 ettari. Proporzionalmente all’aumento delle superfici sono incrementati anche i consumi, con particolare focus sui prodotti trasformati e di terza e quarta gamma.
Il maggior canale commerciale attraverso il quale avviene la distribuzione di prodotti biologici è quello della Gdo, con ben il 55% delle quote di mercato. Un tale incremento del settore ha reso necessaria una modifica all’attuale normativa vigente in materia (Regolamento CE n. 834/2007). Il nuovo regolamento 2018/848 entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2021 e ha deluso molte aspettative dei produttori e dei consumatori biologici italiani.
Biologico, Import ed export
Il regime di equivalenza sarà dunque sostituito dal regime di conformità, con l’intenzione di garantire condizioni di parità a tutti i produttori. L’attuale regime di equivalenza consente l’importazione di prodotti ottenuti attenendosi a disciplinari di produzione affini, ma non necessariamente uguali, a quello dell’Unione Europea. Pertanto, differenze di carattere climatico, pedologico o ambientale possono comportare l’utilizzo da parte di paesi terzi di materiale fitosanitario o tecniche agronomiche non usuali o non consentite in Europa.
L’entrata in vigore del regime di conformità comporterà dei benefici sia per i produttori che per i consumatori: gli standard dei prodotti d’importazione saranno totalmente omologati a quelli europei, andando così a sopprimere la slealtà nelle transizioni di mercato e a garantire una maggiore sicurezza alimentare per i consumatori. Il beneficio economico potrà essere osservato solamente nel lungo periodo: in primo luogo perché sarà necessario del tempo affinché gli organismi di controllo esteri possano comprendere ed adattarsi al nuovo regolamento; in secondo luogo perché la disposizione prevede un periodo transitorio fino al 2025 durante il quale potrebbe verificarsi un’intensificazione delle importazioni allo scopo di eludere le disposizioni della futura normativa. Inoltre, l’equivalenza di Paesi terzi, potrà essere riconosciuta solamente nell’ambito di specifici accordi bilaterali, ovvero, accordi che riconoscano anche l’equivalenza dei prodotti europei esportati verso il Paese terzo, rendendo così più agevoli e vantaggiosi l’esportazione di paesi europei e dell’Italia verso l’estero.
Certificazione di gruppo
Il nuovo regolamento prevede l’introduzione della certificazione di gruppo con l’obiettivo di rendere più accessibile l’onerosa certificazione biologica per tutte le piccole aziende, sarà solo necessario rispondere a requisiti economici o di superficie. I parametri di superficie prevedono la dimensione massima di 5 ha di superficie, 0,5 ha nel caso di serre e 15 ha nel caso di prati pascoli; i parametri economici prevedono un fatturato di produzione biologica non superiore ai 25.000 €, output di produzione non superiori ai 15.000 € o un costo della certificazione che gravi per oltre il 2% del fatturato.
Dal punto di vista economico, i parametri adottati sono troppo modesti affinché aziende che presentano una massa critica da immettere sul mercato possano beneficiare di questa tipologia di certificazione; dal punto d vista della superficie rischiano invece di risultare discriminanti tra aziende dal regime produttivo differente.
Nel complesso, l’effetto della norma risulta ancora non chiaro. Sarà necessario attendere i decreti attuativi, nella speranza che questi possano definire meglio il concetto di piccola azienda e scongiurare disuguaglianze tra regimi aziendali e zone di produzione differenti.
Controlli
La nuova legislazione prevede la possibilità di controlli biennali piuttosto che annuali per quelle aziende che hanno rispettato tutti gli standard di produzione nel triennio precedente.
In un contesto complesso come quello italiano, risulta fondamentale ripristinare il corretto approccio al sistema di certificazione introdotto con il Reg. 834/2007, che affida agli organismi di certificazione il compito essenziale di valutare la conformità dell’operatore, della sua unità produttiva e del suo sistema organizzativo e procedurale per poter produrre e immettere sul mercato prodotti biologici.
Coltivazioni fuori suolo
La regolamentazione per l’agricoltura biologica sancisce le connessione suolo-pianta come principio fondamentale per il mantenimento della fertilità e della biodiversità del suolo. Tuttavia, l’assenza di una normativa generale per l’argomento ha consentito, negli ultimi anni, lo sviluppo di pratiche differenti a livello di singola nazione, inducendo la diffusione di colture fuori suolo nei paesi nord europei. Il nuovo regolamento, dopo l’insorgere di contrasti tra gli Stati del Nord Europa e gli Stati della zona mediterranea, non ha riconosciuto il metodo di produzione fuori suolo come compatibile con il metodo di produzione biologica.
Contaminazioni accidentali
Il punto fondamentale di questo regolamento sarebbe dovuto essere l’introduzione di un limite massimo per i residui di agrofarmaci provenienti da contaminazioni accidentali. Tale imposizione non è avvenuta. Il limite italiano, introdotto mediante il DM 309/2011 e pari a 0,01 mg/kg, potrà essere mantenuto a patto che non venga vietata la circolazione di prodotti comunitari che non lo rispettano.
La mancata imposizione di una soglia massima è frutto delle fortissime pressioni esercitate da Germania, Olanda e dai Paesi nord europei: in queste nazioni il volume di acquisto è maggiore del volume di produzione e la fidelizzazione dei clienti è tale da non indurli a porsi domande in merito all’origine e alle caratteristiche qualitative del prodotto.
Il problema che si pone per l’Italia è enorme e riguarda sia i consumatori che i produttori. I consumatori, che acquistano biologico perché non desiderano residui di agrofarmaci nel loro cibo, non potranno più avere questo tipo di garanzia a riguardo. Conseguentemente, la loro fiducia nell’agricoltura biologica potrebbe diminuire a tal punto da indurli alla scelta di cibi ottenuti con il metodo convenzionale. I produttori invece saranno penalizzati perché i loro prodotti si troveranno a competere con merce potenzialmente non in linea con il disciplinare: se una partita di frutta trattata e con un basso residuo di agrofarmaco fosse mischiata con una partita in regola, sarebbe difficile risalire alla provenienza ed altrettanto difficile sarebbe punire la frode, con conseguente danno per i produttori in regola. L’incognita di azzardo morale è elevata e il rischio è quello di perdere competitività sui mercati Europei a favore degli altri stati membri, in particolare della Spagna e nel settore nell’ortofrutta.
Il problema risulta molto complesso e trovare una soluzione che possa accontentare tutti gli stakeholders chiamati in causa è assai difficile.
Il giudizio complessivo potrebbe essere questo: nota positiva al regime di conformità, che finalmente porrà freno alla concorrenza sleale da parte dei produttori extra europei. Per il resto, tutte le norme hanno una natura debole e non si presentano tali da riuscire ad incoraggiare lo sviluppo di una rigorosa agricoltura biologica. La mancata istituzione di una soglia massima per la contaminazione accidentale dei prodotti è indubbiamente la nota più dolente del regolamento, in quanto comporterà un notevole svantaggio commerciale per i produttori italiani nei confronti dei loro colleghi europei.
Per reggere la competizione nel mercato fortemente concorrenziale che si verrà a creare, le aziende dovranno valorizzare la produzione italiana, concentrandosi su caratteristiche come la qualità superiore, l’origine e la tracciabilità dei loro prodotti. Sarà fondamentale investire soprattutto nella costruzione di una filiera del biologico attraverso la concentrazione dell’offerta, la valorizzazione dell’origine delle produzioni e il rafforzamento della connessione tra produttori agricoli e consumatori.