Entrati in vigore i due decreti interministeriali sull’indicazione dell’origine obbligatoria in etichetta del riso e del grano utilizzato per la pasta.
Le confezioni di pasta secca, prodotte in Italia, dovranno dunque avere, obbligatoriamente, in etichetta il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello di molitura; se proviene o è stato molito in più paesi possono essere utilizzate, a seconda dei casi, le seguenti diciture: “paesi UE”, “paesi NON UE”, “paesi UE E NON UE”. Inoltre, se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: «Italia e altri Paesi UE e/o non UE».
Per quanto riguarda il riso, l’indicazione in etichetta deve riportare le diciture «Paese di coltivazione del riso», «Paese di lavorazione» e «Paese di confezionamento». Qualora le fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento del riso avvengano nello stesso Paese, può essere recata in etichetta la dicitura «origine del riso», seguita dal nome del Paese. In caso di riso coltivato o lavorato in più Paesi, possono essere utilizzate le diciture «UE», «non UE», e «UE e non UE».