Il decreto sulle “Disposizioni in materie di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore olio di oliva e delle olive da tavola e le loro associazioni”, rende più chiare le modalità per l’attuazione del Regolamento Omnibus sulle attività delle Op, sia per quanto riguarda la loro revoca, sia per la deroga dei requisiti di riconoscimento per calamità naturali, condizioni climatiche avverse o in caso di infezione da Xylella.
Le soglie minime per olive e olio commercializzati
Tra i requisiti che le Op devono possedere per ottenere il riconoscimento, è stato aggiunto quello del valore minimo di olive destinate alla produzione di olio commercializzate. Se una Op commercializza solo olive destinate alla produzione di olio, questo valore deve essere almeno la metà di quello indicato nella tabella allegata al Decreto. Qualora l’Op commercializzi sia olio d'oliva che olive destinate alla produzione di olio, il valore minimo della produzione commercializzata è quello riportata nella tabella. Tali soglie variano su base regionale: 750.000 euro in Puglia e Calabria, 500.000 in Sicilia, Toscana, Campania e Lazio, 200.000 nelle altre regioni.
Deroghe ai requisiti richiesti
Il decreto permette di derogare ai requisiti per ottenere il riconoscimento riferiti al valore della produzione commercializzata dall’Op, in presenza di avversità atmosferiche e fitopatie gravi. La norma di base prevede che il valore minimo della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della Op, con riferimento ai gruppi di Regione deve essere almeno pari ai valori indicati sopra o l’impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all’anno di riconoscimento. Inoltre, la norma di base prevede che per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l’Op deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota – espressa in volume – non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della Op. Nel caso in cui tale requisito non venga dimostrato, il riconoscimento è revocato a partire dal 1 aprile dell’anno di accertamento del mancato rispetto del requisito.
Il dettaglio delle deroghe
In caso di calamità naturali o condizioni climatiche avverse, i requisiti di riconoscimento di cui sopra possono essere derogati in presenza di una riduzione della produzione annuale complessiva relativa alla base sociale della Op, validata da Agea su portale Sian al 1° marzo dell’anno oggetto di controllo, pari o superiore al 30% rispetto alla produzione media realizzata dai medesimi soci nei tre anni precedenti l’evento calamitoso.
Riconoscimento derogabile anche in caso di fitopatie di origine batterica (Xylella fastidiosa), riconosciute con Decreto Ministeriale di declaratoria, che ne hanno impedito il raggiungimento. La durata di tale deroga può avere carattere pluriennale fino a un massimo di sei anni.
Il Ministero e le Regioni preparano le linee guida
Il decreto del 12 luglio prevede che, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del decreto stesso, il Ministero e le Regioni adottino delle Linee Guida entro 180 giorni dall'emanazione e che definiscano le linee di indirizzo per la valutazione di quei requisiti e/o criteri di particolare complessità.
Un secondo provvedimento, “Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore olio di oliva e olive da tavola”, e su cui è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato Regioni, posticipa dal 30 giugno al 15 luglio di ciascun anno il termine entro il quale le amministrazioni, competenti al riconoscimento delle organizzazioni e delle associazioni di produttori olivicoli, devono trasmettere all’Agea i risultati sui controlli svolti per accertare il mantenimento dei requisiti necessari per accedere ai programmi di sostegno.