Il tasso di utilizzo dell’indennità di disoccupazione agricola è pari al 52% dei lavoratori del settore, una percentuale quasi cinque volte superiore a quella media dei dipendenti del settore privato (10,5%).
Sono dati dell’Inps, autore dell’indagine POrte aperte sulle prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli. L’Inps evidenzia come in molti casi i sussidi di disoccupazione in questo settore diventano una forma di integrazione al salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. Al contrario degli ammortizzatori per gli altri lavoratori, compresi quelli stagionali, le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli non sono state riformate negli ultimi anni. La durata massima del trattamento di disoccupazione è pari alle giornate effettivamente lavorate durante l’anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo (per l’indennità di disoccupazione NASpI la durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti la cessazione del lavoro). L’indennità giornaliera di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione giornaliera.
L’Inps ricorda che nel complesso i dipendenti del settore agricolo sono circa un milione, per lo più operai agricoli a tempo indeterminato mentre gli operai e i quadri sono in numero inferiore e vengono inquadrati come lavoratori “non agricoli” in quanto l’attività svolta è del tutto assimilabile a quella della generalità dei dipendenti. I lavoratori autonomi del settore (coltivatori diretti, mezzadri ecc) sono 460.133. L’indennità di disoccupazione viene erogata in una unica soluzione l’anno successivo rispetto all’evento di disoccupazione ed è garantita ”a prescindere dall’accertamento dello status di disoccupato al momento della domanda e della percezione”. L’anzianità è riconosciuta per l’intero anno indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro agricolo effettuate e dal giorno di inizio dell’attività lavorativa (diversamente, per la generalità dei lavoratori dipendenti l’inizio dell’assicurazione decorre dal giorno del primo contributo effettivamente versato o dovuto).
E’ inoltre diversa la misura della prestazione pari al 40% della retribuzione giornaliera (l’indennità di disoccupazione NASpI è pari al 75% della retribuzione); L’assegno al nucleo familiare – dicono dall’Inps – viene riconosciuto per l’intero anno agli operai agricoli con almeno 101 giornate di effettivo lavoro (mentre per il lavoratore dipendente non agricolo l’assegno è riconosciuto per 26 giornate mensili a decorrere dall’evento che determina il diritto). Ci sono inoltre vantaggi per la malattia e la maternità con il diritto alle prestazioni se si risulta iscritti negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno precedente. Il lavoratore ha diritto alle indennità anche se le 51 giornate sono state lavorate nello stesso anno in cui si verifica l’evento, purché prima dell’inizio dell’evento stesso.
Tale requisito consente all’operaio di acquisire lo “status” di lavoratore agricolo per accedere alle tutele (per la maggior parte degli altri lavoratori è necessario che l’evento si verifichi in costanza del rapporto di lavoro); Il diritto all’integrazione salariale invece, diversamente da quanto avviene nel settore Industria, riguarda solo operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato e spetta per sospensioni a giornate intere e non per riduzioni di orario di lavoro. L’indennità spetta per un massimo di 90 giornate per anno (invece delle 52 settimane potenzialmente indennizzabili dalla cig).