La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, poi modificato dalla legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 221-222), con l’obiettivo di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). E’ in vigore dal 1° maggio del 2015, in sostituzione dell’ASpI e della MiniASpI. È una prestazione erogata direttamente dall’INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti. La Naspi non spetta, salvo specifiche situazioni, ai lavoratori che si dimettono o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale.

Quando scatta la NASpI
La NASpI spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.
I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti (art. 2), compresi gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge 15 giugno 1984, n. 240).
Sono, inoltre, beneficiari dell’indennità anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Requisiti minimi
Sono richieste almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’importo della NASpI
L’importo varia in relazione all’ammontare del reddito percepito nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione. Ad esempio, se esso è inferiore all’importo di riferimento stabilito dalla legge e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito, l’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
Nel caso in cui la retribuzione media fosse superiore all’importo di riferimento annuo, la NASpI sarà pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.
Quanto alla misura dell’indennità, dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione; peraltro, tale riduzione decorre dal primo giorno dell’8° mese di fruizione per coloro che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda (art. 4, comma 3).
Destinatari, la casistica
La domanda di NASpI può essere presentata, non solo in caso di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604) (art. 3, comma 2), ma è stata confermata la possibilità di accedere al beneficio anche nei casi di licenziamento con accettazione dell’offerta conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 e di licenziamento intimato per motivi disciplinari.

NasPI, come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ovviamente il Patronato Enac è a disposizione dei cittadini per ogni tipo di assistenza fosse necessario nella redazione e nell’invio della domanda.
NASpI, obblighi per il lavoratore
L’erogazione della NASpI è, comunque, subordinata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7)
L’attuale normativa, nel disciplinare le condizioni ed i presupposti della NASpI, contempla anche un incentivo all’autoimprenditorialità, prevedendo che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all’avvio un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o, ancora, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (art. 8).
Per quanto riguarda, invece, la compatibilità dell’indennità di disoccupazione con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si prevede che (art. 10): il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), deve informare l’INPS entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tale ipotesi, la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Decadenza dalla NASpI
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi (art. 11):
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3;
- inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’art. 10, comma 1;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.