L’Inps, attraverso la circolare n.47 del 28 marzo, ha fornito chiarimenti in merito alla Cassa integrazione speciale di interesse delle aziende agricole.
Alcune precisazioni sono state effettuate in merito al cumulo della integrazione salariale ordinaria con l’assegno ordinario per i dipendenti a tempo indeterminato di cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La cassa integrazione speciale
L’Inps al punto E della circolare n.47/2020 ha ritenuto che la cassa integrazione speciale per i lavoratori di aziende agricole assunti a tempo indeterminato durante il periodo del Coronavirus deve essere computata tra i casi di CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura) per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”.
La causale da utilizzare per richiedere l’intervento riferito al periodo emergenziale è “COVID-19-CISOA”. L’istituto previdenziale ha chiarito che se l’azienda agricole ha esaurito il numero di giornate annuali previsto di cassa integrazione riconosciute con altre causali, potrà richiedere solo la cassa integrazione in deroga.
Oltre alle aziende agricole in senso stretto, rientrano anche altre realtà indicate al punto e.1 della circolare. I lavoratori agricoli interessati sono invece gli operai, gli impiegati, i quadri assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti che abbiano svolto almeno 181 giornate di lavoro presso la medesima azienda ed i soci di cooperativa che hanno scelto un rapporto di lavoro dipendente inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, che prevedono di lavorare per tale realtà almeno 181 giornate annue retribuite.
La domanda con la causale “COVID-19-CISOA” deve essere inviata telematicamente all’Inps entro il quarto mese successivo a quello in cui ha inizio la sospensione dell’attività lavorativa.
All’Inps spetta verificare che non sia stato superato il limite dei 90 giorni di fruizione delle CISOA nell’anno. Occorre ricordare che la concessione del beneficio è demandata alla Commissione provinciale dell’Inps che si riunirà telematicamente, ed il cui parere dovrà essere formalizzato nello stesso modo entro 20 giorni dalla data in cui sono state inviate le domande da parte del Direttore di sede. Nel caso di mancata risposta entro i 20 giorni il parere lo si dovrà considerare favorevole.
Cassa integrazione ordinaria
Per le aziende agricole ubicate nei territori previsti dall’Allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 e per quelle collocate al di fuori di tali territori, ma che hanno in organico lavoratori residenti o domiciliati in tali territorio è possibile richiedere sia l’assegno ordinario per 13 settimane che l’integrazione salariale ordinaria per 9 settimane, utilizzando rispettivamente le causali “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e “COVID-19 nazionale”.
Qualora i periodi delle due domande risultino coincidenti è necessario che i lavoratori interessati siano differenti. Invece se per i periodi non risultano coincidenti i lavoratori beneficiari potranno essere gli stessi.
Infine l’Inps ha precisato che se entrambe le domande sono presentate da aziende non rientranti nel campo di applicazione del D.L.9/2020, d’ufficio le stesse domande verranno convertite in domande con causale “COVID-19 nazionale”, a condizione che il periodo per le quali si richiedono parta dal 23 febbraio 2020 da un periodo successivo e per una durata complessiva di 9 settimane.