Per contrastare i comportamenti illeciti e, di conseguenza, dare più sicurezza alle società e agli intermediari finanziari è stato introdotto il nuovo decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva lo scorso 23 marzo. La necessità di tale nuova disposizione nasce dalla esigenza di consentire alle società che erogano prestiti di poter verificare i dati sensibili dei propri clienti al fine di prevenire le frodi nel settore creditizio ed in particolare i furti d'identità, intesa quale:
- impersonificazione totale intesa quale occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. Tale condotta, può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
- impersonificazione parziale quale l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto.
Il decreto in esame introduce un intero titolo (il titolo V-bis) nel codice del credito al consumo, finalizzato all'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore creditizio. In particolare, è data facoltà alle società finanziatrici di ottenere informazioni su documenti d'identità , partite Iva, codici fiscali, dichiarazioni dei redditi, ma anche posizioni previdenziali e assistenziali dei consumatori che hanno chiesto un prestito, una dilazione o uno slittamento dei pagamenti. L'impianto informatico di raccolta dei dati sarà costituito presso il Ministero dell'economia, e si baserà su un archivio centrale informatizzato nonchè su di un gruppo di lavoro appositamente dedicato, in carica per tre anni. Nessun costo a carico della collettività in quanto i costi del sistema graveranno interamente sugli aderenti il sistema pubblico di prevenzione. Al sistema di prevenzione potranno partecipare: banche (anche extra-Ue), intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, gestori di sistemi di informazioni creditizie e imprese che offrono servizi antifrode. L'accesso alla database sarà subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'ente gestore.
Per l'adesione al meccanismo di tutela e ogni richiesta di verifica, per singolo nominativo, comporteranno un pagamento che la finanziaria richiedente informazioni, aderente al sistema, dovrà all'ente gestore. Il citato provvedimento si inserisce in una nuova tendenza normativa che vede il bene"privacy" tanto di moda nei tempi moderni soccombere impunemente dinanzi al bene "sicurezza" tanto caro al sistema creditizio. Sfugge ad esempio a che titolo e per quale fine la società finanziaria debba poter conoscere anche le posizioni previdenziali e assistenziali dei consumatori che richiedono l'accesso al sistema creditizio. Non mancheranno critiche e, riteniamo, anche ricorsi alle competenti Autorità Giudiziarie al fine di ottenere una necessaria limatura della nuova arma posta a tutela del sistema finanziario che appare davvero sproporzionata rispetto al rischio di impresa del settore creditizio.