Pubblicato in Gazzetta il DM 20 maggio 2020, denominato "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 23 -bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)”. Il provvedimento atteso da tempo, disciplina l’aggregazione e l’organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva per favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole. Non solo ma valorizza i contratti di filiera nel comparto cerealicolo e migliora la qualità del grano duro attraverso l’uso di sementi certificate.
La dotazione finanziaria del Fondo grano duro ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, oltre ai residui di stanziamento relativi all’esercizio 2019 pari a ulteriori 10 milioni di euro.
Chi ne può beneficiare? Il Decreto prevede un contributo:
- di 100 euro/ha per ogni ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno dell’annualità precedente alla domanda di contributo, oggetto del contratto;
- in favore delle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.
L’aiuto del Fondo grano duro è concesso all’impresa nel limite dell’importo massimo di 20.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Se l’agricoltore ha ricevuto un altro sostegno rientrante nel de minimis, può cumulare il sostegno fino alla concorrenza di 20.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
La domanda di contributo dovrà essere presentata ad Agea. Le modalità attuative del Fondo grano duro, nonché la scadenza delle domande, saranno fissate da una successiva Circolare di Agea.
Alla domanda devono essere accluse:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;
- copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie, espressa in ettari.