Il Fondo grano duro incentiva gli agricoltori che stipulano contratti di filiera triennali, stimola l’organizzazione della filiera grano-pasta nazionale tramite un incentivo di 100 euro/ha per gli agricoltori che stipulano contratti di filiera.
Le risorse del Fondo grano duro ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno dal 2016 al 2022. L’unica eccezione è stata il 2017 con 20 milioni di euro.
L'ammontare prevede un contributo di 100 euro/ha per ogni ettaro coltivato a grano duro, oggetto del contratto (200 euro nel 2018), in favore delle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto. Quindi, nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità di 10 milioni di euro, l’importo erogato sarà ridotto proporzionalmente.
Per questa ragione, Agea ha dovuto ridurre l’importo nel 2019 a 54 euro/ha, in quanto il plafond non ha consentito di erogare l’importo massimo.
Contratto di filiera triennale
Un requisito fondamentale per l’accesso al contributo è la sottoscrizione di un contratto di filiera di durata almeno triennale, che andava sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo.
Il «contratto di filiera» è un contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
Il contratto deve avere una durata triennale e può essere sottoscritto tra:
- produttore agricolo-industria molitoria;
- produttore agricolo-industria pastaria;
- produttore agricolo-industria molitoria-industria pastaria;
- centro di stoccaggio-industria molitoria/pastaria.
Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia.
L’aiuto del “Fondo grano duro” si applica esclusivamente alla produzione di grano duro per la trasformazione industriale e non alla produzione di grano “da seme”.
Obbligo di sementi certificate
Per accedere al Fondo grano duro, gli agricoltori dovranno essere utilizzate sementi certificate. La Circolare Agea dovrà definire gli aspetti relativi all’utilizzazione di sementi certificate.
Nelle disposizioni Agea, relative al “Fondo grano duro” 2017-2019, dovevano essere rispettati i quantitativi minimi di sementi certificate, pari ad almeno 150 kg/ha. Fattura d’acquisto e cartellino ufficiale delle sementi sono i documenti da esibire in caso di eventuali controlli.
Aiuto «de minimis»
L’aiuto del Fondo grano duro è concesso all’impresa nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dall’Unione europea per gli aiuti de minimis nel settore agricolo (fino al 2019 era 15.000 euro, poi aumentato a 20.000 euro nel 2019 e a 25.000 euro nel 2020).
Se l’agricoltore ha ricevuto un altro sostegno rientrante nel de minimis, può cumulare il sostegno fino alla concorrenza di 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.