Ds agricola, come si ottiene
Per ottenerla, il lavoratore deve presentare la domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha lavorato. Con la disoccupazione agricola, entro il limite massimo di 365 giornate annue, vengono coperte un numero di giornate pari a quelle lavorate, da cui devono essere detratte quelle di lavoro dipendente non agricolo, quelle di lavoro in proprio, quelle indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità infortunio, ad esempio) e quelle non indennizzabili (ad esempio per decesso o trasferimento all’estero).
Disoccupazione agricola, a chi spetta
È davvero vasta la platea degli aventi diritto. Si tratta di:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Le regole per il 2023
Per ottenere la disoccupazione agricola nel 2023, occorre pertanto appartenere ad una delle categorie sopra evidenziate ed anche risultare in possesso di alcuni requisiti molto precisi:
- aver lavorato almeno 102 giornate effettive nel biennio precedente 2021/2022 (Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile);
- essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
- aver due anni di anzianità assicurativa (ossia l’iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione; in alternativa, un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda).
Indennità, come si calcola l’importo
L’indennità viene erogata nella misura del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato (con contributo di solidarietà del 9% applicabile per massimo di 150 giornate) e del 30% della retribuzione effettiva per operai agricoli a tempo indeterminato. Relativamente agli operai agricoli a tempo indeterminato, l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva in quanto non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Termini di pagamento
Il pagamento della disoccupazione agricola avviene ogni anno, tra giugno e luglio, se non ci sono problematiche ostative e se il datore di lavoro ha comunicato all’Inps le retribuzioni corrisposte agli operai agricoli (modello DMAG).
Quindi, occorre ricordare che c’è tempo fino al 31 marzo di quest’anno per presentare la domanda di disoccupazione agricola in via telematica all’Inps; come farlo è semplice, basta recarsi in una delle tante sedi del Patronato Enac per avviare la pratica. Affrettatevi, non aspettate l’ultimo momento!