Ripartono – incrementati – i fondi dell’Ismea, l’organismo fondiario nazionale. In linea con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, l’Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, offre opportunità economiche soprattutto per favorire il ricambio generazionale e quindi per incentivare l’insediamento dei giovani in agricoltura. E’ questo il settore dove si concentrano le attuali agevolazioni, mentre altri strumenti regolati da nuove leggi – come il subentro riordinato da una legge varata nell’agosto scorso – ancora non sono operativi in quanto mancano i decreti attuativi. Lo scorso discorso vale per il fondo di credito, attualmente non operativo.
L’attenzione, quindi, è rivolta in particolare sul ricambio generazionale. E’ stato rilanciato, in proposito, lo specifico Regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura” (XA 259/2009), registrato presso la Commissione europea con il numero SA 40395 ed operativo dalla data di pubblicazione sul sito della DG Comp della Commissione. In conformità a quanto disposto dal Regolamento CE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione CE n. 1857/2006), l’erogazione del premio di tale Regime, a partire dal 1° gennaio 2015, è stato elevato dai 40mila euro della fase precedente agli attuali 70mila euro.
I BENEFICIARI – I fondi sono destinati ai giovani agricoltori, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, che intendono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola nel territorio nazionale. Possono candidarsi anche organizzati in forma societaria. Sono esclusi dalle agevolazioni i giovani che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti.
Gli aiuti sono limitati alle piccole e micro imprese, ai sensi dell’Allegato I del regolamento n. 702/2014.
Per usufruire delle agevolazioni, il giovane agricoltore, in caso di ditta individuale, o la maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci, in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), deve possedere i seguenti requisiti:
– età compresa tra i 18 ed i 39 anni (40 non compiuti) al momento di spedizione della domanda;
– cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
– residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
– possesso di adeguate capacità e competenze professionali attestate da almeno uno dei requisiti tra titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario, titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario, esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale o attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale.
Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali, è ammissibile alle agevolazioni a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale impegno deve essere indicato nel piano aziendale.
Inoltre, tra i requisiti, deve essere conduttore, per la prima volta, in qualità di titolare di impresa individuale che, al momento della presentazione della domanda ovvero, in mancanza, entro tre mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, a pena di decadenza, risulti:
– titolare di partita Iva in campo agricolo;
– iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio (sezione speciale) oppure società agricola (di persone, capitali ovvero cooperative) che, al momento della presentazione della domanda, risulti:
– titolare di partita Iva in campo agricolo;
– iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio (sezione speciale);
– avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
– recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
– non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
– essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.
Nel caso di insediamento in società agricola, il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve risultarne socio. Entro tre mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, a pena di decadenza, il soggetto deve assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.
Insomma, nel caso l’insediamento sia effettuato da giovani organizzati in forme societarie, dovrà essere dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale, in particolare in merito alla gestione, utili e rischi finanziari, a lungo termine. Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che l’importo del premio di primo insediamento è limitato a quello previsto per un solo giovane.
L’insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione.
L’insediamento è perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore soddisfi i seguenti requisiti: iscrizione al regime previdenziale agricolo; apertura di una posizione/attività Iva; iscrizione alla Camera di commercio nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole; assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda agricola.
La data di insediamento decorre dalla data di assunzione della gestione dell’azienda.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, l’insediamento deve avvenire in aziende che rispettino la dimensione massima e minima per gli aiuti prevista dall’articolo 18, paragrafo 2, comma 3, del regolamento n. 702/2014. Le soglie applicate sono quelle previste nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente nella Regione in cui l’insediamento ha luogo.
Il beneficiario si impegna a condurre l’azienda per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dall’insediamento, salvo cause di forza maggiore.
LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ – Per accedere agli aiuti previsti nella misura, il giovane, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati, deve rispettare una serie condizioni di ammissibilità:
Innanzitutto deve presentare un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno cinque anni. Il piano aziendale può prevedere, laddove necessario, investimenti diretti all’ammodernamento aziendale, eventualmente finanziati da altre fonti pubbliche nazionali o comunitarie. Il piano deve inoltre indicare la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare riferimento all’ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato, nonché le tappe essenziali e gli obiettivi specifici individuati per lo sviluppo delle attività aziendali, l’eventuale programma degli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti, il fabbisogno formativo ai fini dell’acquisizione delle capacità e competenze professionali, l’eventuale percorso per l’acquisizione dello status di agricoltore in attività, il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi previsti e la situazione finale dell’azienda, con riferimento anche a eventuali strategie di mercato.
Nel contempo, il giovane deve possedere adeguate capacità e competenze professionali attestate dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– titolo di studio di livello universitario ovvero di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito in campo agrario;
– esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
– attestato di frequenza con profitto a idonei corsi di formazione nazionali o regionali;
Non sono concessi aiuti ad imprese in difficoltà ai sensi del regolamento dell’Unione europea n. 702/2014 e ai beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
E’ concesso al giovane un periodo di adattamento non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell’aiuto per soddisfare i requisiti relativi alla capacità e competenza professionale, purché tale esigenza sia indicata nel piano aziendale.
Il piano aziendale prevede inoltre che il beneficiario acquisti lo status di agricoltore attivo ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2014 entro il termine di 18 mesi dalla data di insediamento.
L’attuazione del piano aziendale deve essere avviata entro nove mesi dalla data della decisione individuale di concessione dell’aiuto. Il rispetto del suddetto termine è verificato da Ismea. Entro i cinque anni successivi alla decisione individuale di concedere il sostegno, Ismea verifica il rispetto dell’attuazione del piano aziendale. Tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, la mancata rispondenza a quanto indicato nello stesso comporta la sospensione dell’agevolazione concessa in conto interessi sulle rate di leasing e il recupero dell’aiuto già erogato a riduzione delle rate già corrisposte.
Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del periodo di realizzazione dello stesso.
IL LEASING – Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due tranches nell’arco di un periodo massimo di cinque anni. Il premio è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. L’intensità dell’aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea per le operazioni di attualizzazione, vigente al momento della concessione del sostegno. In ogni caso, l’ammontare massimo dell’aiuto non può essere superiore alla somma di 70mila euro in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n.702/2014.
Il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni, è concesso da Ismea ed è rimborsabile in rate semestrali posticipate.
I premi previsti dal presente regolamento possono essere cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel rispetto dei massimali previsti all’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
Riepilogando, coloro che vogliono costruire il proprio futuro in agricoltura debbono presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale articolato su un periodo minimo di cinque anni; il piano darà la possibilità di accedere ad un mutuo di 15-20-25-30 anni. Tra i requisiti è necessario dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione e che lo stanziamento non avvenga in aziende create dal frazionamento di imprese esistenti. L’insediamento dovrà inoltre aver luogo successivamente alla presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione e durare un periodo minimo di cinque anni.
Il premio di insediamento è emesso nel quadro di un’operazione di leasing concesso da Ismea, per un intervento minimo di 200mila euro fino a un massimo di due milioni di euro, che verrà erogato in due tranches e dovrà essere rimborsato in rate semestrale posticipate.
I RIFERIMENTI NORMATIVI – I riferimenti normativi nazionali sono l’articolo 4 della legge numero 441 del 15 dicembre 1998, l’articolo 6 comma 5 del decreto legislativo numero 419 del 29 ottobre 1999, il decreto del presidente della repubblica numero 200 del 31 marzo 2001 (regolamento sul riordino dell’Ismea) e il decreto legislativo numero 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni.
LE DOMANDE – Per ottenere le agevolazioni, gli interessati devono compilare la domanda on line collegandosi al sito Internet dedicato, accessibile al seguente indirizzo: https://primoinsediamento.ismea.it e fornire in via telematica (come richiesto nella procedura informatica) – a pena di irricevibilità – la documentazione richiesta dal portale.
La valutazione delle domande pervenute prevede le seguenti verifiche:
– sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
– validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa proposta, con specifico
riferimento a:
– attendibilità professionale del soggetto proponente;
– affidabilità del piano finanziario;
– redditività e livello tecnologico del progetto;
– potenzialità del mercato di riferimento.
In caso di esito positivo della valutazione della domanda, viene deliberata l’ammissione alle agevolazioni e si procede con il beneficiario alla stipula del contratto di leasing che disciplina i termini e le condizioni per l’attuazione dell’iniziativa agevolata sulla base della normativa vigente.
ALTRE OPPORTUNITA’ – Tra gli altri strumenti che l’Ismea mette a disposizione, particolarmente appetibile è il Fondo di partecipazione al capitale di rischio, che riguarda però progetti altamente innovativi.
Ismea, mediante il Fondo di capitale di rischio, gestito con il supporto operativo della società Ismea Investimenti per lo sviluppo, promuove la capitalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari e la realizzazione di investimenti, attraverso la partecipazione al capitale di rischio e l’erogazione di prestiti partecipati.
IL FONDO DI CREDITO – Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati, in collaborazione con le banche, l’Ismea svolge un ruolo di primo piano. Infatti il Fondo di credito sostiene la competitività delle imprese agricole tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati a valere su risorse rese disponibili dall'Ismea e su fondi nazionali, regionali o dell'Unione europea.
Pur non essendo attualmente operativo, tuttavia di recente il ministero delle Politiche agricole ha approvato – il decreto è dell'11 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 febbraio 2015 – i criteri e le modalità applicative per l'erogazione dei finanziamenti e la prestazione di garanzie a valere sul Fondo di credito Ismea.
Ciascuna operazione finanziaria del Fondo di credito è costituita da un finanziamento agevolato, a carico del Fondo di credito, e da un finanziamento bancario, a condizioni ordinarie, erogato da banche convenzionate, di durata pari e importo non inferiore al valore nominale di quello agevolato.
Lo strumento è destinato alle aziende agricole, con esclusione delle grandi imprese, delle aziende in difficoltà (come definite dalla Comunicazione della Commissione “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”) e delle imprese aventi un rating equivalente alla categoria CCC o inferiore ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
Le operazioni del Fondo di credito, quando attive, riguardano finanziamenti a breve, medio e lungo termine destinati alle attività agricole e connesse. In particolare alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario; ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile; alla costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse; all'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse; all'acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa.
L’iter è abbastanza semplice: le aziende agricole presentano la domanda di accesso al finanziamento agevolato tramite le banche convenzionate al Fondo di credito, che svolge l'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità. In caso di esito positivo, il Fondo accantona le risorse necessarie all'operazione e ne dà comunicazione alla banca che, entro il termine di novanta giorni, comunica la delibera di concessione del finanziamento e la richiesta di accredito delle somme necessarie all'erogazione del prestito agevolato.
IL SUBENTRO – Altro importante strumento che coinvolge Ismea è il subentro in agricoltura. Anche questo attualmente non è operativo in quanto la legge, varata nell’agosto scorso, necessita dei decreti attuativi.
Per usufruire delle agevolazioni per il subentro in agricoltura, comunque, devono essere soddisfatti una serie di requisiti.
Per il subentrante, in caso di ditta individuale, ci vuole un’età compresa tra i 18 ed i 39 anni (al momento della spedizione della domanda), la residenza – alla data del subentro – in un comune del territorio nazionale, l’iscrizione nel registro delle imprese (sezione imprese agricole) della Camera di commercio e titolare di partita Iva, nonché la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto legislativo numero 99 del 2004 integrato dal decreto legislativo numero 101 del 2005. Pertanto è valida anche l'iscrizione con riserva, qualora sia stata presentata istanza alla Regione (o altro ente competente) e contestualmente sia avvenuta l'iscrizione all'Inps albo degli IAP.
Per il subentrante, in caso di persona fisica che intende subentrare, serve l’età compresa tra i 18 ed i 39 anni (al momento della spedizione della domanda) e la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto legislativo numero 99 del 2004 integrato dal decreto legislativo numero 101 del 2005. Pertanto è valida anche l'iscrizione con riserva, qualora sia stata presentata istanza alla Regione (o altro ente competente) e contestualmente sia avvenuta l'iscrizione all'Inps albo degli IAP.
Inoltre, in caso di società di persone, di capital, di cooperative, anche a scopo consortile, queste devono essere composte prevalentemente (sia in termini assoluti che di quote di partecipazione) da giovani di età compresa tra i 18 ed i 39 anni (al momento della spedizione della domanda), residenti – alla data del subentro – sul territorio nazionale, essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda e quindi iscritte nel registro delle imprese (sezione imprese agricole) della Camera di commercio e titolari di partita Iva, essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo (il quale deve avere pieni poteri gestionali), che deve anche far parte della compagine sociale, avere sede legale, amministrativa ed operativa sul territorio nazionale, avere qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto legislativo numero 99 del 2004 integrato dal decreto legislativo numero 101 del 2005. Pertanto è valida anche l'iscrizione con riserva, qualora sia stata presentata istanza alla Regione (o altro ente competente) e contestualmente sia avvenuta l'iscrizione all'Inps albo degli IAP, nonché avere per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, e nella ragione sociale la denominazione "società agricola".
Infine, per il cedente, sono necessarie la partita Iva, l’iscrizione alla Camera di commercio (sezione imprese agricole), e “legittimo possesso” dell'azienda (comprovata da titoli di disponibilità per ogni bene immobile aziendale) almeno nei due anni precedenti la presentazione della domanda o nei due anni precedenti il subentro, se questo è avvenuto prima del ricevimento della domanda. Per “legittimo possesso” si intende la conduzione a qualsiasi titolo (di proprietà, locazione, comodato d'uso, etc.) dei terreni su cui esercita l'attività agricola d'impresa, comprovata da adeguati titoli di possesso (contratti sotto forma di atti pubblici ovvero di scritture private autenticate e registrate).
L'azienda cedente deve, inoltre, essere attiva, svolgere attività agricola da almeno due anni al momento della presentazione della domanda (ovvero al momento del subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda) ed essere economicamente e finanziariamente sana. Non si possono concedere aiuti alle imprese in difficoltà (ai sensi degli orientamenti comunitari 2004/C 244/02).
Le agevolazioni per il subentro consistono in contributi a fondo perduto (sia in conto investimenti sia come premio di primo insediamento che per l'assistenza tecnica) e in un mutuo a tasso agevolato. In ogni caso l'ammontare del mutuo dovrà essere maggiore o uguale della somma di tutti i contributi a fondo perduto.
Per la parte degli investimenti relativi al settore della produzione agricola i massimali di agevolazione concedibili sono il 50 per cento in termini di Equivalente Sovvenzione (ES) nel caso in cui l'azienda sia localizzata nei territori svantaggiati ai sensi del Regolamento CE 1257/99 oppure il 40 per cento ES nel caso in cui l'azienda sia localizzata negli altri territori agevolati. Tali massimali sono elevabili del 10 per cento in caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.
Per la parte degli investimenti relativi al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli i massimali di agevolazione concedibili sono il 50 per cento ES nel caso in cui l'azienda sia localizzata nelle regioni "obiettivo convergenza" oppure il 40 per cento ES nel caso in cui l'azienda sia localizzata negli altri territori agevolati.
Per il calcolo dell'ES specifico di ogni progetto, necessario per la determinazione delle agevolazioni concedibili a ciascuna iniziativa, incidono diversi parametri quali, ad esempio, l'importo dell'investimento, la tempistica di realizzazione e la vita utile dei beni oggetto dell'investimento. Pertanto per la quantificazione delle agevolazioni massime concedibili, in termini di mutuo agevolato e contributo a fondo perduto, è indispensabile conoscere le caratteristiche dell'investimento che si intende effettuare.
In ogni caso tali massimali si traducono in agevolazioni sull'investimento pari a circa il 35-40 per cento di contributo a fondo perduto e circa il 50-55 per cento di mutuo agevolato. In ogni caso Ismea ha erogato agevolazioni a copertura di un 90 per cento circa (contributo più mutuo) dell'investimento, Iva esclusa, qualora i massimali previsti lo abbiano consentito.
Le misure incentivanti si applicano a tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
In seguito alle ultime modifiche normative introdotte, il vincolo di parentela non è più necessario. Il subentro è pertanto inteso come cessione della conduzione dell'azienda agricola e può essere effettuato anche tra persone non legate da vincolo di parentela tra di loro.
Per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, questi sono finanziabili con i massimali previsti per il settore della produzione agricola qualora gli stessi impianti siano dimensionati in base al fabbisogno energetico aziendale e l'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo (ad esempio impianti stand-alone).
Qualora l'energia elettrica prodotta sia immessa nella rete elettrica, quindi sia venduta e diventi una componente del fatturato previsto a regime, bisogna verificare che la componente di fatturato derivante dalla vendita di energia elettrica non sia prevalente rispetto al resto del fatturato, e che l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.