Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 19 maggio 2020 n. 34, il cosidetto "Decreto Rilancio", che prevede alcune novità sugli anticipi della Pac 2020.
Esso ha introdotto due novità sugli anticipi dei pagamenti Pac:
- l'anticipazione al 31 luglio 2020 passa dal 50% al 70%;
- le due forme di anticipazione sono alternative (anticipo del 70% sulla base del portafoglio titoli 2019 oppure anticipo del 70% sulla Domanda unica 2020); l'agricoltore può scegliere l'una o l'altra, ma non entrambe.
In seguito a tale provvedimento, le tre tipologie di anticipi, messe in campo dal Governo e dall’Unione europea, sono le seguenti:
- anticipazione del 70% sulla base del Registro titoli 2019 (Decreto-Legge "Cura Italia", convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020);
- anticipazione al 31 luglio 2020, pari al 70% della Domanda Unica 2020 (escluso i pagamenti accoppiati), come lo scorso anno (DM n. 3681 del 08.04.2020), modificato dal Decreto-Legge n. 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto "Decreto Rilancio”;
- anticipazione dal 16 ottobre al 30 novembre 2020, come tutti gli anni (Reg. 2020/531 del 16.04.2020).
La prima e la seconda anticipazione richiedono una domanda da parte degli agricoltori, la terza sarà erogata automaticamente da parte degli Organismi pagatori.
Anticipo sulla base del portafoglio titoli 2019 a giugno
La prima forma di anticipazione è contenuta nel Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto “Cura Italia”.
Il DL “Cura Italia” prevede un’erogazione anticipata della Pac, a giugno 2020, in misura pari al 70% del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019. Possono ricevere questa anticipazione:
- gli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020;
- che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al Reg. 1307/2013.
La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell’anticipazione. In altre parole, gli agricoltori che beneficiano di quest’anticipazione non possono effettuare il trasferimento dei titoli nel 2020.
Anticipo del 70% sulla Domanda unica 2020 al 31 luglio
La seconda forma di anticipazione era stata già introdotta nel 2019, ai sensi dell’art. 10-ter della Legge 21 maggio 2019 n. 24, ed è stata prevista anche per il 2020, con il Decreto ministeriale n. 3681 del 8.04.2020. Questa anticipazione deve essere erogata entro il 31 luglio 2020.
L’importo è fissato nella misura del 70% degli importi risultati ammissibili all’aiuto (prima del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilancio” la percentuale era del 50%) nell’ambito dei pagamenti diretti della Domanda Unica 2020 (pagamento base, pagamento greening, pagamento giovani e pagamento piccoli agricoltori), per i quali siano stati ultimati i controlli amministrativi di ammissibilità.
Sono esclusi da tale forma di anticipazione:
- i soggetti che hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo pagatore e non esigibili ma comunque noti all’Organismo pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore;
- i soggetti con trasferimenti titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- i soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi Pac attivata sulla base delle convenzioni sottoscritte dall’Organismo pagatore con gli istituti bancari;
- i soggetti che non soddisfano il requisito di agricoltore attivo;
- i soggetti per il quali l’importo dell’aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA).
In merito all’ultimo punto, ricordiamo che rientrano nel regime degli aiuti di Stato – pertanto sono oggetto di verifica della rispettiva capienza nel RNA – i soli interessi calcolati per l’anticipazione concessa.
Inoltre, sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in Domanda Unica a pascolo per le quali al 31 luglio 2020 non sarà possibile effettuare specifici controlli.
L’erogazione degli anticipi è soggetta alla disciplina UE in materia di erogazione degli aiuti in ambito PAC. La soglia per l’acquisizione dell’informativa antimafia è quindi confermata in 25.000 euro, mentre per quanto riguarda gli adempimenti previsti in materia di regolarità contributiva, l’obbligo è assolto verificando l’assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.
Due forme di alternative di anticipazioni
Il “Decreto Rilancio” ha chiarito che due forme di anticipazione (anticipo del 70% sulla base del portafoglio titoli 2019 e anticipo del 70% sulla Domanda unica 2020) sono alternative.
Le novità del “Decreto Rilancio” rendono interessante l’anticipazione al 31 luglio 2020, in quanto include, oltre al pagamento di base, anche il pagamento greening e il pagamento giovani agricoltori.
La prima anticipazione diviene interessante solo per due casi:
- agricoltori che gestiscono i pascoli, i quali sono esclusi dalla seconda anticipazione;
- agricoltori che hanno gravi esigenze di liquidità, visto che la prima anticipazione sarà erogata, presumibilmente, a fine giugno, circa un mese prima della seconda anticipazione.
Anticipo del 70% sulla Domanda unica 2020 al 16 ottobre
Il Reg. 2020/531 del 16 aprile 2020, allo scopo di dare più liquidità alle imprese, consente di erogare gli anticipi dei pagamenti diretti che saliranno dal 50 al 70%, mentre quelli dello sviluppo rurale passeranno dal 75% all'85%. L’erogazione potrà avvenire dal 16 ottobre al 30 novembre 2020.
Agea e gli Organismi pagatori possono pertanto pagare un anticipo del 70% dei pagamenti, a partire dal 16 ottobre 2020.
I pagamenti che possono essere oggetto di anticipo sono quattro:
- pagamento di base;
- pagamento del regime dei piccoli agricoltori;
- pagamento greening, qualora siano stati effettuati gli specifici controlli amministrativi;
- pagamenti giovani agricoltori.
Dal pagamento anticipato resterà escluso il pagamento accoppiato, in quanto – alla data del 16 ottobre – non saranno disponibili i dati nazionali per il conteggio degli importi.