La legge con cui l'Italia ha previsto la proroga automatica fino al 2020 delle concessioni demaniali marittime e lacustri è contraria al diritto europeo. Lo afferma l'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Maciej Szpunar, sulle cause che coinvolgono gestori sardi e la Promoimpresa operante sul lago di Garda. La pronuncia dell'avvocato generale non è vincolante ma di solito è contenuta nella sentenza che sarà emessa dalla Corte.
Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale ricorda che con vari decreti-legge emanati dal 2009 al 2012 e convertiti in legge, lo Stato italiano ha previsto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative dapprima fino al 31 dicembre 2012 e poi fino al 31 dicembre 2020.
Alcuni gestori di attività in Sardegna e la Promoimpresa operante sul lago di Garda hanno negli anni passati aperto contenziosi davanti ai Tar della Sardegna e della Lombardia proprio a proposito di contestazioni relative al rilascio e e al rinnovo delle concessioni. Successivamente sia il Tar Sardegna sia quello Lombardia hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte Ue, chiedendo di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario e soprattutto con i principi di libertà di stabilimento, di protezione della concorrenza e di eguaglianza di trattamento tra operatori economici, nonché con quelli di proporzionalità e di ragionevolezza.
I giudici italiani, secondo quanto si legge in un a nota della Corte, hanno espresso in particolare dubbi sull'automatismo della proroga poiché in questo modo si sottraggono al mercato, per un periodo irragionevolmente lungo (undici anni), delle concessioni di beni sicuramente molto importanti sul piano economico. Tale meccanismo, poi, parrebbe incidere in modo eccessivamente penalizzante, e quindi sproporzionato, sui diritti degli operatori del settore, che non hanno la possibilità di ottenere una concessione, malgrado l'assenza di concrete esigenze che giustifichino il protrarsi delle proroghe. Un siffatto sistema potrebbe quindi creare una discriminazione tra gli operatori economici.
L'avvocato generale ha ritenuto fondati i dubbi espressi dai Tar e ha concluso che la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato Ue, impedisce alla normativa nazionale di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio pubblico marittimo e lacustre.