Campagna fiscale, siamo pronti! Con il provvedimento prot. n. 68472/2024 del 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha licenziato definitivamente le istruzioni per la compilazione del modello 730/2024, redditi 2023.
Lo scorso 11 aprile il Caf Uci ha avviato un’intensa attività di formazione degli operatori in tutta Italia, durata circa un mese. Andiamo nello specifico ad analizzare le novità introdotte e ad elencare tutto ciò che occorre tenere a mente in questa campagna fiscale.
Utilizzatori mod. 730, ampliata la platea
Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare anche il modello REDDITI PF. In particolare, è ora possibile per:
- comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, 282;
- dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
- assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
Le detrazioni per i figli a carico
In seguito all’introduzione dell’Assegno Unico Universale, le detrazioni per i figli a carico spetteranno solo per i figli con 21 anni o più nell’anno di imposta. Di conseguenza, oltre a perdere le detrazioni per figli con età inferiore a 21 anni, non troveranno più applicazione le maggiorazioni previste per i figli di età inferiore a tre anni e per i figli disabili e non verrà più riconosciuta l’ulteriore detrazione prevista per i nuclei con più di tre figli a carico.
Sarà comunque necessario inserire in dichiarazione i dati dei figli minorenni, per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.
Tassazione delle mance
Dall’anno di imposta 2023, nel caso di redditi non superiori a 50.000 euro, le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e delle attività turistico – ricettive, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, con tetto massivo del 25% del reddito percepito nell’anno per il lavoro svolto.
L’imposta sostitutiva per i premi di produttività ai dipendenti
È ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Personale comparto difesa e sicurezza
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
Tassazione del lavoro sportivo
A seguito della riforma del lavoro sportivo, per l’anno di imposta 2023 sono state introdotte le tipologie reddito 8 e 9. Codesti codici permetteranno di gestire la detassazione di euro 15.000 prevista per le retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
Detrazione del super bonus
Per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus non indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare per una rateazione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo qualche eccezione, si applica invece la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.
Bonus mobili
Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è sceso da 10.000 euro a 8.000 euro.
Detrazione Iva per acquisto abitazione classe energetica B
E’ stata poi reintrodotta la detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
Crediti d’imposta
Dal 730/2024 non trova più applicazione il credito di imposta riconosciuto per l’acquisto dei monopattini elettrici. Sono invece state introdotte le seguenti agevolazioni:
- credito d’imposta mediazioni, commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- credito d’imposta negoziazione e arbitrato, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- credito d’imposta contributo unificato, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice.
730 senza sostituto
Infine da quest’anno i contribuenti possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. In questo caso non sarà il datore di lavoro bensì sarà l’agenzia delle entrate ad effettuare il conguaglio fiscale, entro il mese di dicembre.
Se non dovesse essere tutto chiaro, niente paura; le sedi del Caf Uci Srl sono a vostra disposizione per dubbi, chiarimenti e suggerimenti.