Con le decisioni sui casi d'infrazione adottate a marzo 2015, la Commissione europea avvia varie azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione europea.
La Commissione ha adottato 89 decisioni, compresi 11 pareri motivati e 8 deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione procede inoltre ad archiviare alcuni casi in cui i problemi con gli Stati membri interessati sono stati risolti senza necessità per la Commissione di proseguire oltre nel procedimento.
Di seguito una sintesi delle principali decisioni.
1. Deferimenti alla Corte di giustizia
– Occupazione: il Belgio è stato deferito alla Corte di giustizia per il suo rifiuto di accettare i certificati dei lavoratori affiliati in un altro Stato membro. La Commissione europea ha deciso di deferire il Belgio in considerazione del rifiuto opposto da tale paese al riconoscimento dei documenti attestanti che i lavoratori migranti versano i loro contributi al regime di previdenza sociale di un altro Stato membro. Essa ritiene che l'attuale legislazione belga violi il diritto dell'Unione europea in quanto consente alle autorità nazionali di non riconoscere tali documenti e di assoggettare unilateralmente detti lavoratori migranti al regime di previdenza sociale belga. I documenti in questione sono i cosiddetti "documenti portatili A1" rilasciati ai lavoratori temporaneamente distaccati in un altro Stato membro e alle persone che lavorano contemporaneamente in diversi paesi. Essi certificano che tali lavoratori versano i contributi di previdenza sociale nel paese che ha rilasciato tali documenti. Secondo un principio del diritto dell'Unione europea, consacrato da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, gli altri Stati membri sono obbligati ad accettare tali documenti a condizione che non siano stati ritirati o dichiarati invalidi dallo Stato membro che li ha rilasciati. Al fine di evitare abusi o frodi esistono norme europee specifiche e chiaramente definite per accertare la validità di tali documenti. Tali norme fissano i termini entro i quali gli altri Stati membri sono tenuti a rispondere alla richiesta di verifica della validità di tali documenti e contemplano una procedura di conciliazione in caso di controversie.
– Energia: la Commissione ha deferito l'Ungheria alla Corte di giustizia e ha proposto la comminazione a tale Paese di sanzioni pecuniarie per non aver recepito appieno le norme dell'Unione europea in materia di efficienza energetica. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri dell'Unione europea devono conseguire determinati obiettivi di risparmio energetico tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. A tal fine essi devono dotarsi di regimi obbligatori di efficienza energetica o adottare misure politiche mirate al fine di migliorare l'efficienza energetica in ambito domestico e nei settori delle costruzioni, dell'industria e dei trasporti. Gli Stati membri erano tenuti a recepire tale direttiva entro il 5 giugno 2014. Nel deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia, la Commissione ha proposto a quest'ultima di comminare una sanzione giornaliera di EUR 15 444. L'entità della sanzione è stabilita in funzione della durata e della gravità della violazione. In caso di condanna da parte della Corte, la sanzione giornaliera dovrà essere pagata dalla data stabilita nella sentenza fino al completo recepimento della direttiva. L'importo definitivo della sanzione giornaliera sarà deciso dalla Corte.
Vari procedimenti sono stati inoltre aperti nei confronti di altri Stati membri per mancato recepimento della direttiva sull'efficienza energetica. Un procedimento di infrazione in conseguenza della mancata notifica alla Commissione delle misure nazionali di attuazione della direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale (scadenza: 5 giugno 2014) è stato aperto nei confronti di 27 Stati membri dell'Unione europea (tutti tranne Malta). La Commissione continua a monitorare i progressi realizzati in sede di recepimento e di notifica e affronterà eventuali carenze in occasione delle prossime serie di decisioni sulle infrazioni.
– Ambiente: la Commissione ha deferito la Germania alla Corte di giustizia riguardo alla centrale a carbone di Moorburg (mancata applicazione delle disposizioni della direttiva sugli habitat in relazione all'autorizzazione di una centrale a carbone). Il progetto in questione rischia di avere un impatto negativo su diverse specie ittiche protette, tra cui salmone, lampreda di fiume europeo e lampreda di mare, che passano accanto alla centrale nella loro migrazione dal Mare del Nord verso una trentina di siti Natura 2000 sull'Elba, a monte di Amburgo. Le specie sono messe in pericolo dal processo di estrazione dell'acqua utilizzata per raffreddare la centrale. In sede di autorizzazione della centrale, la Germania non ha proceduto a un'appropriata valutazione come richiesto dalla direttiva, né ha valutato processi di raffreddamento alternativi suscettibili di evitare la morte delle specie ittiche protette in questione.
– Ambiente: la Commissione ha deciso di deferire il Regno Unito alla Corte di giustizia perché tale paese non garantisce un adeguato trattamento delle acque reflue urbane di 17 agglomerati. Gli Stati membri dell'Unione sono tenuti a predisporre adeguati impianti di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in quanto le acque non trattate rappresentano un rischio per la salute dell'uomo, le acque interne e l'ambiente marino. La legislazione dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane risale al 1991 e ha previsto ampi margini di tempo per la sua applicazione. Gli Stati membri avevano tempo sino a fine 1998 per adottare un trattamento più rigoroso delle acque reflue provenienti da agglomerati prima del loro scarico in aree sensibili, sino a fine 2000 per assicurare un adeguato trattamento delle acque reflue di grandi agglomerati che scaricano in acque non specificate e sino a fine 2005 per prevedere un adeguato trattamento per gli scarichi di agglomerati di medie dimensioni e per gli scarichi, provenienti da piccoli agglomerati, in acque dolci e in estuari.
– Ambiente: la Commissione ha deferito il Regno Unito alla Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito della mancata riduzione delle emissioni della centrale a carbone di Aberthaw in Galles. Le emissioni di ossidi di azoto (NOx) di tale centrale sono risultate superiori ai limiti ammissibili. A norma della legislazione europea sulle emissioni di grandi impianti di combustione, gli Stati membri erano tenuti a ridurre le emissioni di diversi inquinanti originati da centrali entro il 1° gennaio 2008. L'impianto di Aberthaw non ottempera alle prescrizioni della direttiva perché opera sulla base di un'autorizzazione che stabilisce il limite delle emissioni di NOx a 1200 mg/Nm3, rispetto al limite giuridicamente applicabile di 500 mg/Nm3 previsto dalla direttiva. La Commissione ha espresso le sue preoccupazioni dapprima in una lettera di costituzione in mora nel giugno 2013 e successivamente in un parere motivato nell'ottobre 2014.
– Ambiente: la Commissione ha deferito la Slovenia alla Corte di giustizia poiché tale Paese non ottempera alle disposizioni della legislazione comunitaria in tema di rifiuti. La questione riguarda una discarica illegale a Lovrenc na Dravskem polju, in cui dal 2006 sono stoccate più di 40mila tonnellate di rifiuti. Nel 2007 e nel 2008 in tale sito sono scoppiati grandi incendi. Le discariche utilizzate in violazione della legislazione comunitaria sui rifiuti possono mettere in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Oltre al rischio di incendio, il sito è inadeguato a essere utilizzato come discarica a causa della sua vicinanza a una linea elettrica ad alta tensione e della presenza in tale area di una delle principali fonti di acque dolci del paese. La Slovenia ha accettato di affrontare il problema e di smaltire i pneumatici usati, ma il ritmo molto lento dell'avanzamento dei lavori ha indotto la Commissione a deferire la Slovenia alla Corte di giustizia.
– Fiscalità: la Commissione ha deferito la Grecia alla Corte di giustizia dell'Unione europea in considerazione delle disposizioni di tale Paese in tema di imposizione sui lasciti testamentari a favore di organizzazioni senza scopo di lucro in un altro Stato membro europeo o in uno Stato del SEE. La legislazione greca prevede un trattamento più favorevole per i lasciti a determinate organizzazioni senza scopo di lucro stabilite in Grecia rispetto a enti analoghi aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato del SEE. Un'aliquota preferenziale dello 0,5 per cento è accordata automaticamente a determinate organizzazioni non profit greche, mentre organizzazioni analoghe di altri Stati dell'Unione europea o del SEE possono beneficiare di tale aliquota preferenziale unicamente se anche ai lasciti a favore di organizzazioni greche è riconosciuta in tali paesi un'aliquota preferenziale. Se tale condizione di reciprocità non è soddisfatta, l'aliquota dell'imposta applicabile varia tra il 20 per cento e il 40 per cento, in funzione del valore imponibile del cespite.
– Fiscalità: la Commissione ha deferito la Grecia alla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione all'esenzione dall'imposta di successione per la prima casa applicabile esclusivamente ai cittadini comunitari permanentemente residenti in Grecia. La normativa greca agevola unicamente i contribuenti (eredi) che già risiedono in Grecia e che sono di norma cittadini greci. Per contro, essa penalizza i beneficiari che ereditano un bene immobile in Grecia ma risiedono in un altro paese e che sono normalmente cittadini non greci oppure sono cittadini greci che hanno esercitato i loro diritti fondamentali di lavorare, studiare o vivere all'estero.
2. Pareri motivati
– Energia: la Commissione ha formalmente chiesto alla Spagna di applicare correttamente la direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE), in particolare per quanto riguarda i biocarburanti. La direttiva contiene disposizioni fondamentali per conseguire entro il 2020 una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 20 per cento dei consumi finali di energia e una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Essa contempla inoltre importanti disposizioni che fissano obiettivi individuali per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali di energia di ciascun paese e per il conseguimento di un obiettivo del 10 per cento per la quota di energie rinnovabili nei trasporti. I biocarburanti possono essere utilizzati per conseguire tale obiettivo, ma devono rispettare vari criteri di sostenibilità: non possono essere prodotti in zone che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, come le aree protette, o in zone che presentano un elevato stock di carbonio, come le foreste o le torbiere; inoltre devono consentire una riduzione significativamente maggiore di emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. Contrariamente a quanto previsto dalla direttiva, la normativa spagnola sospende l'applicazione dei criteri di sostenibilità in Spagna in vista del conseguimento dell'obiettivo nel settore dei trasporti. La normativa spagnola tratta inoltre in maniera differente le materie prime e i biocarburanti sostenibili di provenienza geografica diversa, senza che un simile trattamento sia giustificato. La Commissione ha affrontato problemi simili nei procedimenti di infrazione aperti per la Polonia e il Portogallo.
– Energia: la Commissione ha formalmente sollecitato l'Ungheria a presentare il proprio piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica come richiesto dalla direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE). Ai sensi della direttiva, ogni tre anni gli Stati membri devono elaborare piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica in cui presentano le stime dei consumi di energia, le misure previste in tema di efficienza energetica e i miglioramenti che i singoli Stati membri dell’Unione europea contano di realizzare. Finora l'Ungheria non ha trasmesso alla Commissione il proprio piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica. Tale Paese non è il solo a non averlo trasmesso: nemmeno la Slovenia e la Romania vi hanno finora provveduto.
Parallelamente la Commissione ha deferito l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito della mancata attuazione da parte di tale Paese della direttiva in tema di efficienza energetica (per maggiori informazioni cfr. IP/15/4668).
– Ambiente: la Commissione sollecita la Repubblica Ceca a ottemperare alla normativa comunitaria che impone agli Stati membri di limitare l'esposizione della popolazione alle polveri sottili (PM10) tramite la definizione di specifici valori limite da rispettare. Il particolato proveniente dalle emissioni dell'industria, del traffico e del riscaldamento domestico può causare asma, problemi cardiovascolari, cancro del polmone e mortalità precoce. Dagli ultimi dati della Repubblica ceca risulta che i limiti massimi giornalieri per tali particelle sono oltrepassati a Praga, Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod (tranne nel 2008), Brno, Střední Morava, Moravskoslezsko e Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, con il superamento anche dei limiti annuali a Moravskoslezsko e Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. La Commissione ritiene che la Repubblica Ceca non abbia adottato le misure che avrebbero dovuto essere già in atto dal 2005 per tutelare la salute dei cittadini e chiede a tale Stato membro di adottare provvedimenti lungimiranti, celeri ed efficaci per ridurre al minimo possibile il periodo di inottemperanza. L'odierno parere motivato fa seguito a un'ulteriore lettera di costituzione in mora inviata il 22 febbraio 2013. In caso di mancato seguito da parte della Repubblica Ceca, la Commissione ha facoltà di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
– Ambiente: la Commissione sollecita l'Italia a migliorare la raccolta e il trattamento delle acque reflue provenienti da numerosi agglomerati di tutto il paese. Ai sensi della normativa comunitaria, le città sono tenute a raccogliere e a trattare le acque reflue urbane in quanto le acque non trattate rappresentano un rischio per la salute dell'uomo e inquinano i laghi, i fiumi, il suolo e le acque costiere e freatiche. Secondo la legislazione comunitaria entro il 2005 doveva essere introdotto un trattamento secondario per tutte le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10mila e 15mila e per gli scarichi in aree sensibili, quali acque dolci ed estuari, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2mila e 10mila. Tale scadenza era il 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15mila. Un trattamento più rigoroso doveva essere adottato entro il 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10mila e immessi in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti. La Commissione ritiene che in Italia 817 agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2 000 non raccolgano né trattino adeguatamente le proprie acque reflue. Tra gli agglomerati più grandi figurano Roma, Firenze, Napoli e Bari. Alcuni agglomerati non rispettano inoltre l'obbligo di applicare un trattamento più rigoroso agli scarichi in aree sensibili. Sono interessati una ventina di enti locali tra regioni e province autonome: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. L'Italia non rispetta inoltre l'obbligo di eliminare il fosforo e l'azoto dagli scarichi in 32 aree sensibili. Gli scambi di informazioni con l'Italia hanno confermato l'esistenza di quelle che la Commissione considera violazioni sistematiche degli obblighi europei. La Commissione ha pertanto emesso un parere motivato. Se non verranno adottate misure concrete per ovviare al più presto a tali carenze, la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
– Ambiente: la Commissione chiede alla Francia di assicurarsi che tutti i piani e i programmi suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente siano adottati previa valutazione del loro impatto. La legislazione francese non prevede attualmente determinati obblighi in materia, in particolare non assicura una separazione delle funzioni tra l'autorità ambientale e l'autorità decisionale, i cui compiti sono attualmente espletati in alcuni casi da un unico ente. Una separazione delle competenze è essenziale per garantire che le autorità possano efficacemente formulare un giudizio indipendente. Un'altra carenza è rappresentata dall'incompletezza degli elenchi dei piani e dei programmi suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente: la Commissione ritiene che gli elenchi attuali determinino esenzioni ingiustificate da valutazioni d'impatto strategiche. La lettera odierna rientra in un procedimento di infrazione che risale al 2009: anche se molti dei problemi inizialmente sollevati sono stati ora risolti, gli scarsi progressi realizzati sulle questioni ancora aperte hanno indotto la Commissione a emettere un parere motivato. La Francia ha due mesi di tempo per rispondere. Se la risposta non sarà soddisfacente, la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
– Ambiente: la Commissione chiede alla Spagna di usare cautela nel procedere al miglioramento dell'accesso marittimo al porto di Siviglia e di valutare i potenziali effetti negativi sui siti Natura 2000, compreso il parco nazionale di Doñana. Da un recente studio scientifico delle autorità spagnole è emerso che il dragaggio del canale navigabile produrrebbe gravi effetti negativi sulla forma e sulla biodiversità dell'estuario, con conseguente impatto sui siti naturali protetti nelle vicinanze. A norma della direttiva sugli habitat, qualsiasi piano o progetto che possa incidere significativamente su un sito protetto necessita di una "valutazione appropriata" delle sue implicazioni. La direttiva autorizza, nonostante conclusioni negative, la realizzazione di un progetto per ragioni di interesse pubblico prevalente, ma in tali casi sono necessarie misure compensative per garantire che sia tutelata la coerenza globale della rete Natura 2000. Poiché la Spagna non ha esaminato in dettaglio l'impatto del progetto o soluzioni alternative, prerequisito fondamentale secondo la direttiva, viene ora emesso un parere motivato. La Spagna ha due mesi di tempo per rispondere. Se la risposta non sarà soddisfacente, la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
– Servizi finanziari: la Commissione ha formalmente sollecitato l'Italia e l'Estonia a recepire nel proprio ordinamento giuridico nazionale la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (2011/61/UE) e a notificarle le pertinenti misure nazionali di attuazione. La direttiva definisce il quadro regolamentare e di vigilanza per i gestori di regimi di investimento alternativi destinati a investitori professionali. Le norme europee armonizzate contenute nella direttiva sono intese ad accrescere la trasparenza delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e dei fondi da essi gestiti. La direttiva è stata recepita parzialmente da entrambi gli Stati membri. Nel caso dell'Italia non sono state ancora notificate importanti misure concernenti le condizioni di accesso e di autorizzazione dei gestori di fondi alternativi, nonché le norme sui depositari, sulla gestione e la commercializzazione di fondi alternativi e sulla vigilanza. Nemmeno l'Estonia ha notificato determinate norme applicabili all'autorizzazione di gestori di fondi alternativi, né le norme applicabili ai depositari. L'Italia e l'Estonia avevano tempo fino al 22 luglio 2013 per attuare la direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale. La Commissione emette pertanto un parere motivato per entrambi i paesi. In caso di inottemperanza entro due mesi, la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di giustizia e di proporre la comminazione di una sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.
– Fiscalità: la Commissione invita il Belgio a rendere conformi le proprie disposizioni in tema di imposizione dei dividendi. Attualmente, nelle situazioni transfrontaliere, le disposizioni fiscali belghe impediscono alle parti di una convenzione costitutiva di garanzie reali o di un prestito di detrarre dal reddito imponibile i redditi derivanti da strumenti finanziari ceduti, dati in garanzia o prestati. La Commissione europea giudica tali disposizioni non conformi alla direttiva sulle società madri e figlie (direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011), la quale sancisce la non imposizione degli utili percepiti da una società madre provenienti da una società figlia avente sede in un altro Stato membro. Le autorità belghe sono invitate a modificare la legislazione in questione. La richiesta è trasmessa in forma di parere motivato, in applicazione delle disposizioni dell’Unione europea in tema di infrazioni. Le autorità belghe hanno due mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate al fine di applicare correttamente la direttiva. In caso di inottemperanza, la Commissione potrebbe decidere di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
– Fiscalità: la Commissione sollecita la Francia ad applicare l'aliquota normale dell'Iva ai prodotti di origine agricola non destinati a uso alimentare o all'impiego nella produzione agricola. La Francia autorizza infatti l’applicazione di un'aliquota Iva ridotta a determinati prodotti utilizzati nella fabbricazione di prodotti industriali non alimentari. La richiesta è trasmessa in forma di parere motivato. Se non riceverà una risposta soddisfacente entro un termine di due mesi, la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. [
– Trasporti: la Commissione ha sollecitato la Germania ad applicare correttamente nel Land Renania settentrionale-Vestfalia le norme comunitarie relative al miglioramento della sicurezza dei porti (direttiva 2005/65/CE). Il parere motivato odierno fa seguito a un'ispezione della Commissione dalla quale è emersa un'applicazione inadeguata di alcune delle prescrizioni, in particolare riguardo alle valutazioni di sicurezza dei porti. Tali norme costituiscono uno dei capisaldi della politica della sicurezza marittima, diretta a garantire un elevato livello di sicurezza in tutti i porti europei. La Germania ha ora due mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate per applicare pienamente le norme. In caso contrario la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Altre importanti decisioni
– Servizi finanziari: la Commissione ha deciso di chiedere formalmente a Bulgaria, Ungheria, Lituania e Slovacchia di comunicarle le loro osservazioni sulle rispettive leggi che disciplinano l'acquisto di terreni agricoli. Tali normative contengono varie disposizioni che, ai sensi del diritto comunitario, possono essere considerate una restrizione della libertà di circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento. Qualsiasi limitazione di tali libertà fondamentali sancite dal trattato devono essere debitamente giustificate e rispettare i principi di non discriminazione e di proporzionalità. Anche se agli Stati membri è concesso di stabilire norme proprie per la promozione dello sviluppo rurale e la salvaguardia della destinazione d'uso dei terreni agricoli, nonché al fine di evitare pressioni speculative sui prezzi dei terreni, ciò deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
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