La Manovra 2023 è intervenuta sull’Imposta Municipale Unica (IMU) legata al possesso di immobili, aree edificabili e anche terreni agricoli. L’imposta è stata varata dal governo Monti nel 2011, nell’ambito della manovra salva – Italia e come detto ha subito qualche variazione di recente. La prima novità consiste nel fatto che, se fino al 2022 le aliquote sono state confermate in automatico, a partire dall’anno in corso i Comuni che intendono diversificare le aliquote devono necessariamente rifarsi ad appositi prospetti approvati per decreto ministeriale.
Imu, l’elenco delle esenzioni
L’IMU non si applica all’abitazione principale non di lusso (A/1, A/8 e A/9) e non è dovuta per la prima casa, definita come l’unità immobiliare in cui risiedono anagraficamente il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare. Inoltre, a partire dal 2022 (sentenza 209 del 2022 della Corte Costituzionale) non si applica nemmeno sulla seconda casa se i coniugi hanno residenze diverse.
Come si effettua il pagamento
Sono due le scadenze, e prevedono una base semestrale: acconto o prima rata entro il 16 giugno e saldo o seconda rata, con eventuale conguaglio, entro il 16 dicembre. Pertanto, l’IMU va pagata sulle seconde case, ossia su quelle che non sono le abitazioni principali. Gli obbligati, dunque, sono:
- il proprietario o il titolare del diritto reale sul bene (enfiteusi, usufrutto);
- il locatario in caso di leasing;
- il genitore assegnatario della casa familiare;
- il concessionario, nei casi di concessioni di aree demaniali
Imu, le novità introdotte nel 2023
È variata, anzitutto, la modalità di calcolo dell’acconto. In mancanza di una nuova delibera approvata in tempo utile, infatti, l’importo non verrà equiparato a quello dell’anno precedente, ma stabilito riferendosi all’aliquota minima nazionale. Il che comporterà il rinvio a conguaglio del versamento dell’eventuale somma dovuta per l’aliquota deliberata dal Comune entro ottobre 2023.
Altre esenzioni previste
L’altra grande novità dell’IMU 2023 è l’esonero per gli immobili occupati abusivamente (Articolo 1, commi 81 e 82). Il proprietario è esentato dal pagamento, ma solo a patto che abbia presentato la denuncia per occupazione abusiva all’autorità giudiziaria.
L’esenzione è prevista anche per altre categorie:
- per gli immobili dell’Accademia dei Lincei (Articolo 1, commi da 639 a 641);
- per gli immobili situati in territori colpiti da eventi sismici (dal terremoto del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e in Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio per terremoti successivi al 24 agosto 2016;
- immobili di coop edilizie assegnate ai soci come abitazione principale;
- alloggi sociali;
- abitazione coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di sentenza di separazione, divorzio o scioglimento del matrimonio;
- unico immobile in possesso del personale delle Forze armate, di polizia o dei vigili del fuoco non concesso in locazione;
- unico immobile posseduto da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, pensionati nei Paesi di residenza, a patto che non risulti locato.