Il TAR Campania annulla, in parte, la delibera della Giunta Regionale n.207 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto “Approvazione Piano Straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana per la Regione Campania”.
Il ricorso innanzi al massimo organo di giurisdizione amministrativa è stato promosso dall’UCI zonale di Piedimonte Matese e ha riguardato la parte di delibera che obbliga l’allevatore ad abbattere tutti i capi analizzati e risultati affetti da tubercolosi bovina, in caso di presenza anche di un solo animale effettivamente malato, senza quindi predisporre ulteriori controlli individuali.
Tale assunto è stato ritenuto giuridicamente non compatibile con l’art.5 comma 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute 28/05/2015, che prevede l’abbattimento dei capi bufalini solo dopo che sia stata definitivamente accertata la positività dei capi. Pertanto, la ratio della delibera sarebbe non corretta nella valutazione dei presupposti di fatto, in quanto risulta necessario un preciso procedimento diagnostico, basato su parametri di assoluta certezza di positività a malattie, per poter procedere ad un eventuale abbattimento del bestiame, in assenza del quale si potrà applicare tale misura solo con l’animale infetto.
La patologia della tubercolosi, si ricorda, è particolarmente presente nella provincia di Caserta.
Il Presidente dell’UCI zonale di Piedimonte Matese, Prof. Paolo Ferraiuolo, si dichiara soddisfatto per il risultato ottenuto nella controversia e offre la necessaria assistenza agli allevatori del Matese.