Il DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. decreto Semplificazioni, ha introdotto alcune modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, il cd. Testo unico del vino.
A destare preoccupazione è l’articolo 7-bis della legge, introdotto ex novo che, in caso di circostanze eccezionali, «che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione», apre all’imbottigliamento del vino Dop e Igp al di fuori della zona geografica prevista dagli stessi disciplinari.
Alcuni operatori di settore si sono allarmati, intravvedendo in essa un possibile allargamento delle zone indicate dai disciplinari. Ma il Dipartimento ICQRF precisa: nessun rischio di smantellamento del sistema delle Doc ma solo una prudente tutela per future emergenze.
Non si tratta dunque di un via libera indiscriminato, ha precisato il Mipaaf, bensì di un’ipotesi che dovrà essere verificata e autorizzata. In particolare, sarebbero due le condizioni che dovranno essere accertate per poter sostenere la deroga all’imbottigliamento in zona: l’emergenza, la causa di forza maggiore o la calamità naturale sia riconosciuta dall’autorità competente e che vi sia, come indicato nell’articolo 7-bis del decreto-legge Semplificazioni, un temporaneo impedimento per gli operatori di rispettare il disciplinare di produzione.
Un principio, quello della deroga, contenuto nel Testo unico del vino (articolo 38, comma 8) che prevede, sempre nei casi di eccezionalità e dopo una richiesta motivata da parte dell’operatore, il trasferimento delle partite di mosti e di vini, futuri Dop e Igp, al di fuori della zona di produzione delimitata, purché sia stata rilasciata una specifica autorizzazione dal Mipaaf. Ma si tratta di una deroga, quella prevista dal Testo unico del vino, che comunque non tocca i vini già certificati Dop e Igp.
L’eccezione alla regola dovrà essere quindi valutata e, nel caso sussistano le condizioni previste, eventualmente accordata dal Mipaaf. Tuttavia la portata dell’articolo è abbastanza ampia e non fa riferimento soltanto a misure sanitarie, che hanno provocato il lockdown e le inevitabili difficoltà di spostamento e di trasferimento, bensì a calamità naturali, misure fitosanitarie e, precisa l’articolo 43, comma 4, del DL Semplificazioni, anche «altre cause di forza maggiore», qualora riconosciute dall’autorità, potrebbero attivare una richiesta di deroga. Il che, inevitabilmente, estende la possibilità di rivendicazione, e conseguentemente la potenziale efficacia della deroga, a una casistica piuttosto ampia e differenziata di circostanze, non tutte dello stesso livello di gravità.
Tra le novità del DL Semplificazioni nel settore vitivinicolo c’è l’abolizione di alcuni vincoli legati alle comunicazioni preventive che erano previste per la produzione di mosto cotto nonché per la preparazione, detenzione e confezionamento di alcuni prodotti.