Da ieri è partito l’obbligo di indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 145/2017.
Gli operatori dovranno indicare la località e l’indirizzo dello stabilimento (o anche solo la località se questa consente l’immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento, se l’alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto.
L’obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. In caso di mancato rispetto dell’obbligo è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, da 2.000 a 15.000 euro. Previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l’impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo.
Il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni sono affidate all'Ispettorato repressione frodi (Icqrf).
photo credit to gazzettadiparma.it