L’articolo 5 comma 1 del Dlgs. n.117 del 3 luglio 2017 (G.U. 2 agosto 2017), meglio conosciuto come Codice del terzo settore, ha previsto tra le varie attività che un Ente del terzo settore (Ets) può svolgere quella dell’agricoltura sociale che è disciplinata a livello nazionale dalla L.141/2015 e da leggi regionali.
Possono praticare attività di agricoltura sociale gli imprenditori agricoli, in forma individuale o associata, individuati dall’articolo 2135 del codice civile, ovvero chi “Esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
I volontari – Per acquisire lo status di Ets diventa necessario iscriversi al Registro Unico nazionale del terzo settore. Un Ets può servirsi anche di volontari che non devono svolgere la propria opera in maniera non occasionale e che devono necessariamente essere iscritti in un apposito registro. Ai sensi dell’art. comma 2 del Dlgs. n.117/2017: dicesi volontario “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio temo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Pur svolgendo un’attività per conto dell’Ets di cui è socio il volontario non ha diritto a ricevere alcuna retribuzione o compenso neanche dal soggetto che beneficia della prestazione. L’attività di volontariato è incompatibile con qualunque forma di rapporto di lavoro sia di natura subordinata che autonoma. Inoltre il volontario non deve avere alcun tipo di rapporto di lavoro retribuito con l’Ets di cui risulta essere socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.
Al volontario spettano da parte dell’Ets solo i rimborsi spesa, non forfettari, effettivamente sostenuti e documentati riferiti all’attività svolta, in questo caso quella agricola. Sono stati imposti dei limiti ai rimborsi spesa il cui importo deve essere stabilito da ciascun Ets e deve essere compreso tra €10 giornaliero ed €150 mensili. Il volontario ha diritto ad ottenere dall’Ets per il quale opera, l’obbligo di essere assicurato contro gli infortuni e le malattie collegate allo svolgimento dell’attività di volontariato, oltre alla responsabilità civile verso terzi. A tal proposito è stata prevista l’emanazione di un decreto da parte dei ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro con cui saranno individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze numeriche.
FINALITÀ DELL’AGRICOLTURA SOCIALE – Chiunque svolge attività di agricoltura sociale deve perseguire queste finalità:
a) l’inserimento socio–lavorativo di persone svantaggiate o molto svantaggiate (Reg. Ue n.651/2014), disabili (L. n.381/91 che regolamenta le cooperative sociali), e di minori in età lavorativa e che vengono inseriti in progetti finalizzati alla loro riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività di carattere sociale e di servizio svolte a favore delle comunità locali tramite l’utilizzo di risorse materiali ed immateriali provenienti dall’agricoltura con cui promuovere, accompagnare e realizzare azioni finalizzate a sviluppare le abilità e le capacità dei singoli, alla loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per affrontare la quotidianità della vita;
c) svolgere attività che possano essere di supporto ed affiancare terapie mediche, psicologiche e riabilitative che dovranno condurre ad un miglioramento delle condizioni di salute e delle funzioni sociali, emotive e cognitive, anche usufruendo dell’aiuto di animali che si decide di allevare o delle piante che si intende coltivare;
d) progetti volti all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità oltre alla diffusione della conoscenza del territorio sfruttando l’organizzazione delle fattorie sociali e didattiche riconosciute dalle singole regioni.