L’Italia ha deciso di non aspettare i tempi di Bruxelles e accelera sull’obbligo di origine in etichetta per riso e grano per la pasta. Martina e Calenda hanno perfezionato due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. I provvedimenti introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, seguendo l’esempio della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari.
Soddisfatto l’inquilino di Via XX settembre; "È un passo storico – ha dichiarato Martina – che abbiamo deciso di compiere in attesa della piena attuazione del regolamento europeo 1169/2011. Puntiamo così a dare massima trasparenza alle informazioni per il consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy. Chiediamo con forza all'Unione europea di fare scelte coraggiose, di dare ai cittadini e alle aziende risposte concrete. Tanto più davanti alla conclusione di accordi commerciali internazionali che rappresentano un'opportunità da cogliere ".
GRANO/PASTA – Il decreto grano/pasta, in particolare, prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
RISO – Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
a) “Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA – Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.
DECRETI IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169 – I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.