Aumenta la quantità di succo d’arancia presente nelle bevande che si definisco “succhi”, ma solo dal marzo 2018. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, 24 maggio, della Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si evidenzia il perfezionamento positivo della procedura di notifica alla Commissione europea dell’articolo 17 della legge n. 161/2014 – si è conclusa positivamente la valutazione da parte di Bruxelles del provvedimento nazionale, che innalza dal 12% al 20% la percentuale di succo.
Il percorso non è stato semplice, né privo di ostacoli. La modifica della normativa era iniziata, dal 2012, con un provvedimento legislativo che prevedeva l’aumento del contenuto del succo di arancia nelle bibite analcoliche. Detto provvedimento era rimasto bloccato, per cui era intervenuta a ottobre 2014 la legge n.161 che regolamentava la questione sottoponendo la sua applicazione alla definizione della procedura comunitaria di comunicazione.
La Commissione aveva avviato una procedura di infrazione subito dopo l’approvazione della L. 158/2012, che aveva introdotto per la prima volta la norma rilevando che le nuove regole contenute nel Dl. n. 158/2012 erano state introdotte in violazione della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/Ue, considerato che la misura notificata era riferita esclusivamente alle bibite analcoliche con il nome di uno o più frutti e non anche a quelle di fantasia a base di agrumi, e che, comunque, non era stata disposta la sospensione di tre mesi dell’efficacia delle norme. Si osservava inoltre che le restrizioni alla libera circolazione delle merci, in assenza di regole armonizzate a livello europeo, può essere giustificata solo per motivi di interesse pubblico, quali la tutela della salute e la vita delle persone; in tal caso occorre supportare le argomentazioni a favore dell’introduzione della misura con evidenze scientifiche che, nell’occasione, non erano state prodotte.
La norma approvata dalla L. n.161/2014 fa riferimento al succo naturale, senza più far riferimento alle altre alternative di succo “concentrato”, “liofilizzato” o “sciroppato”, con un’indebita limitazione della materia prima utilizzabile, non riscontrabile nella normativa europea di riferimento (direttiva 2001/112/Ue).
Essa prevede anche che le bibite analcoliche e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc e non inferiore al 20% come inizialmente proposto, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio, prodotte anteriormente alla data di inizio dell’efficacia delle nuove disposizioni e cioè il 6 marzo 2018, possono essere commercializzate fino all’esaurimento delle scorte.