A seguito di un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente, la Commissione Europea ha ammesso l’estensione della nozione di specie protetta non soltanto a quelle specie di animali contemplati dalle direttive Uccelli ed Habitat, ma in ogni caso a tutte le specie di animali selvatici (ad es. lupo, cinghiali, cervi, caprioli ecc.).
Di conseguenza, quindi, viene previsto l’obbligo di risarcimento danni eventualmente prodotti alle coltivazioni ed agli allevamenti presenti sui terreni agricoli, o comunque arrecati a manufatti e opere approntate sui terreni agricoli. Poiché il quesito ha riguardato eventi suscettibili di verificarsi nel territorio dei parchi, la risposta della Commissione è limitata, in questo momento, al risarcimento dei danni accertati all’interno di tali aree.
Il profilo più indicativo del parere resta, però, quello delle modalità di erogazione delle somme dovute a titolo di risarcimento, destinate ad indennizzare i danni causati da animali protetti tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 1.2.1.5 degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (che stabilisce come l’intensità dell’aiuto possa raggiungere il 100% dei costi ammissibili).
I danni possono includere non solo gli animali uccisi o le piante distrutte, ma anche i costi indiretti come le spese veterinarie ed i danni materiali (attrezzature agricole, macchine, fabbricati, scorte).