La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti che spiegano come alcune deroghe specifiche alle norme antitrust dell'UE, previste per il settore agricolo, si applicano alla vendita di determinati prodotti agricoli.
Secondo Margrethe Vestager, Commissaria responsabile della politica di concorrenza, "i nuovi orientamenti sono un manuale destinato agli agricoltori in cui si spiega come essi possono organizzarsi per vendere congiuntamente nel rispetto delle regole di concorrenza dell'UE. L'obiettivo è quello di garantire che gli agricoltori europei possano lavorare insieme per rimanere competitivi e beneficiare di un maggior potere contrattuale nei confronti degli acquirenti".
Phil Hogan, il Commissario responsabile dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, ha dichiarato: "Lo scopo degli orientamenti è quello di consolidare la posizione collettiva degli agricoltori all'interno della catena dell'approvvigionamento alimentare grazie all'adozione di regole chiare e ragionevoli. Tali regole aiuteranno gli agricoltori ad ammortizzare gli effetti dell'aumento della concentrazione nei settori della trasformazione e della rivendita al dettaglio e rappresentano un importante passo che permetterà di operare sui mercati agricoli in condizioni di concorrenza sostenibili e di utilizzare tutti gli strumenti che offre la PAC.”
I nuovi orientamenti integrano la riforma della politica agricola comune (PAC) del 2013, che ha introdotto una serie di modifiche alle norme che disciplinano il modo in cui gli agricoltori UE possono cooperare tra di loro. L'obiettivo delle misure di riforma della PAC è quello di aumentare la competitività e la sostenibilità degli agricoltori dell'UE e rafforzare il loro potere contrattuale nei confronti degli acquirenti, nel quadro di un approccio orientato al mercato.
Le regole standard di concorrenza dell'UE vietano gli accordi consistenti nel fissare i prezzi o altre condizioni di transazione o nel ripartire i mercati, a meno che tali accordi non contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'UE). L'applicazione di tali regole standard di concorrenza al settore agricolo è soggetta a talune deroghe specifiche previste dal regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento (UE) n. 1308/2013 — il "regolamento OCM").
Gli orientamenti riguardano tre deroghe volte a migliorare l'efficienza che consentono ai produttori di olio d'oliva, carni bovine e seminativi di vendere congiuntamente e di determinare congiuntamente prezzi, volumi e altre condizioni di vendita tramite organizzazioni riconosciute, nel rispetto di determinate condizioni (articoli 169, 170 e 171 del regolamento OCM).
In particolare:
— tali organizzazioni devono garantire agli agricoltori significativi guadagni in termini di efficienza fornendo attività di sostegno diverse dalla vendita (ad esempio, stoccaggio, trasporto e distribuzione) e
— i volumi commercializzati da una determinata organizzazione non devono superare determinate soglie (il 20% del mercato rilevante dell'olio di oliva e il 15% del mercato nazionale delle carni bovine e dei seminativi).
I nuovi orientamenti aiuteranno sia gli agricoltori a conformarsi a tali requisiti sia le autorità garanti della concorrenza e le autorità giudiziarie degli Stati membri ad applicare le nuove regole. In particolare, essi:
— forniscono una definizione/indicazione chiara del tipo di attività che consentono di generare i guadagni significativi in termini di efficienza richiesti per beneficiare della deroga e riportano esempi specifici di situazioni in cui tali attività possono generare tali significativi guadagni;
— contengono indicazioni su come calcolare i volumi commercializzati dalle organizzazioni degli agricoltori e su come verificare che tali volumi non superino le soglie, tenendo conto in particolare delle variazioni naturali nel tempo;
— spiegano come tener conto di eventuali circostanze eccezionali, ad esempio una catastrofe naturale, per calcolare i volumi commercializzati dalle organizzazioni degli agricoltori e indicano chiaramente le situazioni in cui le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione possono applicare le clausole di salvaguardia previste dal regolamento OCM. In circostanze eccezionali, se esiste un rischio di ricaduta negativa sul mercato in generale, la clausola di salvaguardia permette alle autorità garanti della concorrenza di decidere che le vendite comuni di un'organizzazione degli agricoltori vadano riesaminate o non debbano avere luogo.
Gli orientamenti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei prossimi giorni.