Aggiornate le modalità e le procedure per la concessione di mutui a tasso agevolato alle piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori agricoli. Un decreto interministeriale, del Dicastero dello Sviluppo economico e di quello delle politiche agricole, definisce i nuovi criteri che renderanno più facile l’accesso alle misure di sostegno concesse attraverso l’Ismea.
Dette misure sono destinate alle micro e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale da almeno due anni.
REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI |
1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; |
2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; |
3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; |
4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda; |
5) avere sede operativa nel territorio nazionale; |
6) l’impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il legittimo possesso dell’azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda; |
7) Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e residenza dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto; |
8) Alla data di presentazione della domanda e per i cinque anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle stesse agevolazioni; |
Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali.
Per il settore della produzione primaria, le spese di investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili se la produzione non supera il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell’azienda in cui vengono effettuati.
Gli investimenti per la produzione primaria che richiedono una valutazione d’impatto ambientale, ai sensi della Direttiva 2011/92/UE, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
In materia di irrigazione, gli investimenti per la produzione primaria, dal 1° gennaio 2017, sono ammessi solo se, nel bacino idrografico in cui avvengono, è assicurato un contributo dei diversi utilizzi dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione.
Per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto e piante annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
- acquisto di animali. Per le spese di investimento relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione, gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all’aiuto. In ogni caso, non sono concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea.
Infine viene precisato che i beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l’IVA e il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.