Un Decreto del 16 giugno del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali Saverio Romano, ha attivato la distillazione di crisi per i vini a denominazione di origine protetta della Regione Lazio: Frascati e Velletri Bianco. La misura viene adottata per far fronte alla crisi di mercato del vino Frascati Doc e giunge peraltro a ridosso di un'altra importante decisione riguardante questo famoso vino laziale, e cioè il riconoscimento della menzione del vino Frascati a denominazione d'origine controllata e garantita.
L'attivazione della misura della distillazione è vincolata all'emanazione, da parte della Regione Lazio, del provvedimento di riduzione, per la campagna vitivinicola 2011/2012, di almeno il 20% delle rese previste per detti vini dai disciplinari di produzione. Il prezzo minimo di acquisto per il vino Frascati, con titolo alcolometrico minimo per l'immissione al consumo di 11% vol., è pari a euro 3,35 %vol/Hl. A tale importo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 n. 546, sono da aggiungere euro 0,20 %vol/hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 542.795,00 euro. Il prezzo minimo di acquisto per il vino Velletri Bianco, con titolo alcolometrico minimo per l'immissione di 11% vol., è pari a euro 3,02 %vol/Hl. A tale importo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 n. 546, sono da aggiungere euro 0,20 %vol/hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 542.458,00 euro.
Una Circolare dell'Agea ha fissato le procedure esecutive per accedere alla distillazione di crisi e in particolare è stabilito che i contratti devono essere conclusi tra il produttore ed il distillatore e non sono trasferibili; inoltre essi devono essere presentati all'O.P. AGEA entro il termine perentorio del 25/6/2011 in modalità telematica, attraverso le applicazioni disponibili nell'ambito del Sistema Informativo SIAN.
La circolare dell'Agea emanata il 7 giugno 2011 riporta poi il calcolo che deve essere effettuato per detrarre dal prezzo minimo d'acquisto, l'eventuale aiuto all'arricchimento concesso in precedenza. Infatti la normativa di riferimento stabilisce che qualora il vino a DOP e IGP avviato alla distillazione abbia formato oggetto di arricchimento nelle campagne pregresse, compresa la 2009/2010 , il prezzo minimo di acquisto, è ridotto in misura pari all'aiuto percepito per tale misura. Detta riduzione va dedotta integralmente se il quantitativo di vino oggetto dell'aiuto all'arricchimento è inferiore al quantitativo di vino conferito alla distillazione, mentre la riduzione stessa, dovrà invece essere calcolata in funzione della quantità di prodotto conferito se il quantitativo di vino ottenuto dall'arricchimento è superiore ai conferimenti effettuati alla distillazione di crisi.
La circolare Agea conferma che il pagamento del prezzo minimo al produttore deve avvenire entro due mesi dall'entrata del vino in distilleria. Solo nel caso di contenzioso sulle operazioni di consegna, l'Agea, a richiesta, può concedere una proroga di trenta giorni di tale termine.