La Conferenza delle Regioni del 5 agosto 2014 ha espresso un parere favorevole (in sede di Conferenza Stato-Regioni) sul Decreto del ministro delle politiche agricole che attua l'articolo 4 del DL 91/2014. Il via libera è però condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti agli articoli relativi alla filiera della produzione di mozzarella di bufala. Le proposte sono contenute in un documento che è stato consegnato al Governo. Di seguito il testo integrale di tale documento. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:
Art. 2 Modalità per la rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala Modificare la lettera a) del comma 2 nel seguente modo: a) I quantitativi giornalieri di latte prodotto complessivamente dalle bufale in lattazione presenti in allevamento ed i soggetti ai quali è conferito. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all’Allegato A, e dovranno essere comunicati alla piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina”quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi di ogni settimana della settimana successiva al rilevamento. Il latte prodotto giornalmente deve essere corredato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento, sottoscritta dall’allevatore, dal trasportatore e, all’arrivo, dall’acquirente, come da modello (Allegato B) vidimato dal Comune in cui ricade l’allevamento o dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Motivazioni – Si è ritenuto necessario chiarire che il latte di massa deve essere rilevato quotidianamente e i dati devono essere registrati sul sistema al massimo entro i primi due giorni della settimana successiva al rilevamento. E’ stata eliminata la vidimazione dei registri che appare un inutile appesantimento sia per gli enti coinvolti che per gli allevatori.
Art. 3. Modalità per la rilevazione della produzione e la tracciabilità dei prodotti trasformati derivanti dall’utilizzo del latte bufalino Modificare il comma 2 nel seguente modo: 2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all’Allegato C, e comunicati alla piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina” quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi di ogni settimanadella settimana successiva al rilevamento. Motivazioni – Si è ritenuto necessario chiarire che le produzioni casearie devono essere rilevate quotidianamente e i dati devono essere registrati sul sistema al massimo entro i primi due giorni della settimana successiva al rilevamento.
Art. 4. Obblighi dei soggetti intermediari Modificare il comma 2 nel seguente modo: 2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all’Allegato D, e comunicati alla piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina” quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi di ogni settimana della settimana successiva al rilevamento. Motivazioni – Lo stesso obbligo è stato esteso ai raccoglitori.
Art. 5. Modalità per la trasmissione dei dati Modificare il comma 3 nel seguente modo: 3. Per i soggetti della filiera, inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP, i dati di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono trasmessi, in base agli accordi di servizio stipulati, dall’organismo di controllo autorizzato alla piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina”. Motivazioni – L’eliminazione del riferimento all’articolo 2 consente di evitare disagi e confusione per gli allevatori, i quali avendo già in larghissima parte (oltre 700) aderito al sistema di tracciabilità di filiera hanno ormai acquisito una familiarità del sistema che consente un’adozione concreta ed immediata del sistema stesso. Con questa formulazione l’organismo di controllo trasmette alla piattaforma gestita dal SIAN i dati dei caseifici e dei raccoglitori inseriti nel sistema della DOP.
Art. 7 Disposizioni transitorie Modificare il comma 1 nel seguente modo: 1. L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 deve avvenire entro 6 14 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Motivazioni Si è sempre ritenuto che la produzione della MBC DOP debba essere salvaguardata e messa in sicurezza e la norma sulla separazione degli stabilimenti (art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 e smi), mai entrata in vigore, aveva questa finalità e consentiva di avere maggiori strumenti per il controllo delle frodi alimentari. Un’eventuale separazione dei soli spazi di lavorazione, vista l’impossibilità analitica di stabilire a posteriori l’origine del latte di bufala utilizzato per la produzione di Mozzarella di bufala Campana DOP, rende impossibile l’attività di controllo. Del resto, il secondo capoverso del disciplinare del Parmigiano Reggiano recita: ”Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai Regolamenti di Produzione del Parmigiano- Reggiano”. In questo modo sono stati protetti i produttori locali e hanno facilitato l’azione dei controllori, tutelando e garantendo il consumatore. Essendo consapevoli delle attuali difficoltà economiche, si preferisce attendere l’entrata a regime del sistema di tracciabilità e poi decidere se è necessario ritornare alla separazione degli stabilimenti. Se entrasse in vigore oggi la spazializzazione non si potrebbe più optare per la separazione degli stabilimenti.