E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale italiana n.126 del 1 giugno 2011 la legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Il provvedimento legislativo volto a garantire sia la qualità alimentare e nutrizionale del prodotto, che la sicurezza dello stesso, in relazione ai requisiti igienico-sanitari, nonchè l'informazione e la tutela del consumatore in particolare.
La nuova legge precisa che si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva. Viene quindi messo in evidenza che si tratta solo processi tecnologici sempre più diffusi e divenuti pressochè usuali in quanto di piccola entità e l'unica aggiunta è costituita dall'atmosfera controllata presente nelle confezioni sigillate. Produttori e consumatori trovano nel provvedimento emanato le procedure per la commercializzazione di tali prodotti che possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi come potrebbe essere il caso dei gherigli di noci aggiunte alle insalate. Inoltre viene precisato che i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto ministeriale che verrà successivamente emanato.
L'articolo 4 del provvedimento, infatti, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione della disciplina di dettaglio per quanto concerne in particolare i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, delle acque di lavaggio, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti alimentari di quarta gamma, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni. si demanda altresì al decreto ministeriale di attuazione l'individuazione, con riguardo al confezionamento dei prodotti, di misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili, secondo quando prescritto dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, al fine di garantire sia la sicurezza alimentare sia la maggiore competitività delle imprese del settore. I prodotti ortofrutticoli della quarta gamma vengono largamente usati anche nella ristorazione scolastica per cui il disegno di legge intende meglio tutelare la relativa categoria di consumatori prescrivendo che le produzioni vegetali utilizzate devono provenire prevalentemente dal territorio nazionale ed essere preferibilmente garantite nella tracciabilità. Per i prodotti ortofrutticoli della quarta gamma è di particolare rilevanza il controllo della catena del freddo in quanto tali prodotti dovrebbero essere distribuiti e conservati, una volta imballati a temperature non superiori a 4° C in modo da mantenere la qualità microbiologica ed organolettica del prodotto per periodi da 5 a 8 giorni.